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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3484/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentata rapina impropria, danneggiamento e lesioni, deducendo: (1) contestazione della qualificazione come tentata rapina, sostenendo che l'azione era reazione a insulti e mirava solo a danneggiare l'auto; critica delle valutazioni probatorie (travisiamento) e rilevanza del fatto che non sia stato messo in moto il veicolo; (2) richiesta che si riconosca la remissione di querela da parte di Radaelli in relazione al reato di minacce; (3) censura sulla configurazione del reato di danneggiamento e sulla mancata contestazione originaria di violenza alla persona, con richiesta di annullamento per prescrizione del reato di danneggiamento; (4) eccessività della pena per mancata considerazione del carattere occasionale della vicenda e uso di elementi ipotetici per ritenere una personalità violenta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero censure di merito già dedotte in appello e che la Corte territoriale avesse svolto una motivata e logica analisi delle prove. Ha escluso il travisamento della prova per la presenza di doppia valutazione conforme tra primo e secondo grado; ha ritenuto infondati i profili relativi alla remissione di querela e alla qualificazione del danneggiamento, nonché l'eccezione sull'entità della pena, confermando la valutazione dei precedenti e il diniego delle attenuanti generiche. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), e ha precisato che l'inammissibilità impedisce di sollevare questioni di prescrizione non dedotte in cassazione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La trattazione del ricorso si è svolta secondo le forme previste dall'art. 23, comma 8 (procedura adattata per il periodo emergenziale), citato per conto di forma procedurale.

  • art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

    Applicata per escludere la censura di travisamento della prova quando la medesima valutazione probatoria è stata effettuata conformemente sia in primo che in secondo grado (preclusione alla deducibilità del vizio).

  • art. 616 c.p.p.

    Consentita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000,00.

  • artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen.

    Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di sollevare d'ufficio questioni di prescrizione non dedotte in appello o in cassazione secondo le regole di tali articoli.

  • Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)

    Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione di questioni relative alla prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.

  • Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016)

    Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266818 - 01

    Richiamata per ribadire che la Corte non può rilevare d'ufficio estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello se non è stata eccepita o dedotta in quella sede.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 27429/2006; Sez. 6, n. 25255/2012; Sez. 5, n. 18975/2017; Sez. 2, n. 47035/2013; Sez. 4, n. 4060/2013)

    Sommario richiamo a precedenti che delimitano il controllo di Cassazione: non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove pacificamente valutate nei gradi precedenti; la censura di travisamento è preclusa quando le stesse risultanze sono state esaminate conformemente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è preclusa dal riesaminare i fatti quando il ricorso si limita a riproporre valutazioni probatorie già svolte in appello; in Cassazione bisogna dedurre errori di diritto o vizi motivazionali specifici e nuovi.
  • La censura per travisamento della prova è ammissibile solo se si dimostra che la valutazione contestata è stata effettuata per la prima volta in sede di appello; se primo e secondo grado hanno valutato conformemente, la censura è preclusa ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
  • Le eccezioni relative alla remissione di querela richiedono una valutazione complessiva delle dichiarazioni e non possono basarsi su estrapolazioni isolate; la Corte valuta la coerenza dell'insieme probatorio.
  • Questioni di prescrizione devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito o in cassazione; l'inammissibilità del ricorso impedisce di sollevare eccezioni sulla prescrizione sopravvenuta o non tempestivamente dedotta.
  • La determinazione della pena può legittimamente tenere conto di precedenti condanne che delineano la personalità dell'imputato; per contestare la congruità della pena occorre dimostrare vizio nella valutazione dei precedenti o nella motivazione delle circostanze applicate.

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