Cassazione Penale, Sentenza n. 32780/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva accolto il reclamo di Mario Di Fiore disponendo che il detenuto sottoposto al regime speciale 41-bis potesse "fruire quotidianamente sia di due ore di permanenza all'aria aperta che di un'ora nelle sale interne adibite allo svolgimento di attività in comune". Il Ministero sosteneva che, alla luce della modifica dell'art. 10 ord. pen. introdotta dal d.lgs. n. 123/2018, il rinvio operato dall'art. 41-bis dovesse intendersi riferito al testo attuale di art. 10 (che prevede per i detenuti comuni almeno quattro ore di permanenza all'aria aperta, riducibili a due per giustificati motivi), sicché non sussisterebbe più un limite minimo inderogabile fissato nella formulazione anteriore; di conseguenza l'amministrazione potrebbe limitare a due ore giornaliere il tempo trascorso fuori dalla cella anche comprensivo di un'ora di socialità interna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il Collegio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale precedente: il richiamo dell'art. 41-bis all'art. 10 va inteso "fisso" alla formulazione anteriore alla riforma del d.lgs. n. 123/2018; la mancata armonizzazione normativa non comporta una tacita abrogazione del limite minimo di permanenza all'aperto stabilito nel testo previgente. Ne consegue che l'amministrazione non può, in assenza di motivi eccezionali, computare l'ora di socialità interna quale parte delle due ore massime di permanenza all'aperto previste per il regime speciale, né ridurre unilateralmente il minimo di permanenza previsto dalla norma richiamata. Pertanto resta confermata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva favorevolmente disposto l'erogazione sia delle due ore all'aria aperta sia dell'ora di attività comune.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen.
la limitazione della permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo stabilito, dall'art. 10, comma primo, ord. pen. nella formulazione anteriore al d.lvo n. 123/2018, in "... due ore al giorno ... ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali"
Il richiamo all'art. 10 va inteso come fisso alla formulazione anteriore alla riforma del 2018: il limite minimo di permanenza all'aperto non può essere eliminato dall'amministrazione e può essere ridotto a valori inferiori solo per motivi eccezionali.
testo anteriore alla riforma: "due ore al giorno ... ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali"; testo post-riforma (d.lgs. n. 123/2018): "almeno quattro ore ... riducibili a non meno di due solo per giustificati motivi"
La modifica del 2018 ha incrementato i limiti per i detenuti comuni, ma non ha aggiornato espressamente il richiamo operato dall'art. 41-bis; la Corte interpreta pertanto il rinvio come ancorato al testo previgente salvo diversa disposizione legislativa esplicita.
modifica dell'art. 10 ord. pen. (aumento dell'orario di permanenza all'aria aperta per i detenuti comuni)
La modifica dell'art. 10 non opera automaticamente una tacita abrogazione del richiamo contenuto in art. 41-bis; in assenza di coordinamento, la norma speciale (41-bis) conserva il riferimento alla disciplina previgente.
Circolare 2 ottobre 2017 - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
prevede la permanenza all'aperto per non più di due ore e lo svolgimento di attività in comune per un'ora al giorno, rimettendo alla scelta di ciascun detenuto come trascorrere le due ore al di fuori della cella
La circolare, nella parte in cui consente di computare l'ora di socialità interna all'interno delle due ore complessive, è incompatibile con il precetto normativo interpretato dalla giurisprudenza e non può prevalere sulla norma di rango primario.
Si rileva che anche il d.P.R. era richiamato per confermare che la riduzione al minimo (di un'ora nel testo previgente) è consentita solo per motivate eccezioni; supporta l'idea che non è discrezione amministrativa ordinaria ridurre i tempi minimi.
Massime di principio
- Quando una norma speciale (es. art. 41-bis) rinvia a un'altra norma (es. art. 10) e quest'ultima viene successivamente modificata senza aggiornare espressamente il rinvio, i giudici possono interpretare il richiamo come ancorato alla formulazione previgente (richiamo "fisso").
- L'amministrazione non può, tramite circolari o provvedimenti interni, operare riduzioni di diritti/minimi stabiliti dalla legge o ricomporre ore previste dalla normativa (es. computare l'ora di socialità interna nelle ore all'aperto) se la norma primaria non lo consente.
- Le riduzioni del tempo minimo di permanenza all'aperto per detenuti sottoposti a regime speciale sono ammesse solo per "motivi eccezionali" (secondo la formulazione previgente richiamata dall'art. 41-bis); una modifica normativa che riguardi destinatari diversi non si estende automaticamente al regime speciale.
- Le circolari amministrative confliggenti con disposizioni di legge non sono vincolanti e possono essere disapplicate dai giudici in favore della disciplina normativa primaria.
- In materia di esegesi normativa, per ottenere la modificazione dell'effetto di un rinvio normativo è preferibile intervenire con norma espressa che coordini il riferimento speciale; l'omissione di coordinamento tende a favorire la conservazione del trattamento più favorevole/garantista per il soggetto sottoposto a regime speciale.
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