Cassazione Penale, Ordinanza n. 21373/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di merito che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo anche la violazione dell'art. 111 Cost.; la doglianza è stata presentata come reiterativa di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine sarebbe spirato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la valutazione sulla tenuità richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, apprezzamento che nel caso era stato motivatamente compiuto dal giudice di merito. Ha ritenuto inoltre infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione per la ricettazione, pari a dieci anni, cui andavano aggiunti 1201 giorni di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e non illogica, e ha respinto anche la doglianza relativa alla prescrizione, perché il termine massimo non risultava decorso tenuto conto delle sospensioni. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti e motivare sulle modalità estrinseche della condotta, sulla gravità del fatto e sul bisogno di pena.
art. 111 Cost.
La dedotta violazione non è stata ritenuta fondata, poiché la motivazione della sentenza di merito è stata considerata congrua e non illogica.
È il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.; la discrezionalità del giudice nel suo apprezzamento è stata ritenuta correttamente esercitata.
Norma incriminatrice per il reato di ricettazione, rispetto al quale è stato verificato il termine massimo di prescrizione.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve svolgere una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto non richiede l'esame analitico di tutti i parametri astrattamente rilevanti, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi e spiegare perché la condotta non meriti la non punibilità.
- Non sono sufficienti formule stereotipate o clausole di stile per negare l'art. 131-bis c.p.; è necessaria una motivazione concreta sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato e sul bisogno di pena.
- La deduzione della prescrizione è infondata quando, computando correttamente il termine massimo applicabile e le sospensioni del corso della prescrizione, il termine non risulta ancora decorso.
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