Cassazione Civile, Sentenza n. 7825/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La banca ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiuntivo n. 645/03 e accertando che il saldo del conto corrente era a favore del Noschese per euro 4.306,23. La banca deduceva: 1) omissione nel riconoscere la formazione del giudicato interno su un capo non impugnato in appello; 2) errata valutazione dei termini per il deposito documentale e, quindi, illegittima declaratoria di decadenza che aveva reso nullo il provvedimento di supplemento della CTU. La controversia riguarda essenzialmente l'onere probatorio della banca circa gli estratti conto e la tempestività del loro deposito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura perché la Corte d'appello si era espressamente pronunciata sull'eccezione di giudicato motivando che la determinazione del saldo era stata oggetto di contestazione in appello. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura avendo la Corte d'appello correttamente ritenuto tardiva la produzione documentale della banca (depositata in udienza il 25/5/2010) e, conseguentemente, legittima la declaratoria di decadenza e la nullità dell'ordinanza di supplemento della CTU basata su quei documenti. La banca è stata condannata alle spese di questa fase e a eventuale maggior contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per censurare errori di diritto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità delle deduzioni.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno; utilizzato dalla banca per sostenere l'esistenza di un accertamento definitivo sul saldo.
Richiamato nella discussione sul giudicato e sull'efficacia delle sentenze di merito.
Richiamato in relazione agli effetti del giudicato e alle questioni non impugnate.
Norma sui termini per il deposito dei documenti; la Corte ha ritenuto che la banca non abbia rispettato tali termini e che perciò la produzione sia tardiva e non ammissibile.
Richiamato come riferimento procedurale sulle prove e sulle scadenze; utile a valutare la correttezza della decisione di esclusione dei documenti tardivi.
Richiamati in relazione ai requisiti di specificità delle censure in Cassazione (formule di inammissibilità per mancata esposizione del contenuto degli atti impugnati).
art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare da parte della ricorrente.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. sez. 1 sent. n. 9365/2018; n. 24549/2010; n. 8403/2016; ord. n. 19427/2017)
Precedenti utilizzati per affermare che, se l'attore bancario non produce tempestivamente gli estratti conto, la valutazione di decadenza e la nullità dell'ordinanza di supplemento della CTU sono legittime.
Massime di principio
- Quando la banca agisce per il recupero di somme derivanti da conto corrente ha l'onere di produrre in tempo utile tutti gli estratti conto relativi al periodo in contestazione; la mancata produzione nei termini può determinare la decadenza dall'eccezione e l'esclusione dei documenti.
- La tardiva produzione documentale in udienze successive può rendere nullo l'atto che si fonda su quei documenti (es. ordinanza di supplemento di CTU), con conseguenze favorevoli alla parte resistente.
- Per contestare in Cassazione decisioni di merito su questioni di fatto o sulla mancata formazione del giudicato è necessario esporre in modo specifico e non generico il contenuto degli atti impugnati; altrimenti la censura è inammissibile.
- L'appello può comprendere la questione della determinazione esatta del saldo del conto se l'atto di impugnazione mostra un'evidente volontà di riconsiderazione di tale determinazione; la corte d'appello può quindi rimettere la valutazione del saldo e escludere il giudicato interno su quel punto.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese della fase e a versamenti aggiuntivi del contributo unificato se sussistono i presupposti normativi.
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