Cassazione Civile, Sentenza n. 7795/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Lecce relativo all'opposizione avverso provvedimenti di sanzione amministrativa pecuniaria (irrogate dal Ministero su proposta CONSOB) per violazioni della normativa bancaria. In particolare il sesto motivo contestava (tra più profili) la modalità di decorrenza della prescrizione: i ricorrenti sostenevano che alcune delle condotte ascritte avessero carattere istantaneo (non permanente) e quindi fossero già prescritte cinque anni prima della notifica dell'atto interruttivo; denunciavano altresì che la Corte di cassazione nella sentenza impugnata non aveva esaminato un specifico profilo (punto 6.4) relativo a tale natura istantanea vs permanente dell'illecito, configurando un errore di fatto revocatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione: ha ritenuto sussistente un errore di fatto perché la sentenza n.10179/2019 non aveva esaminato il punto 6.4 del sesto motivo (natura istantanea delle condotte) e ha revocato quella sentenza nei limiti indicati. In sede rescissoria la Corte ha accolto il sesto motivo nei termini motivati, cassato il decreto della Corte d'Appello di Lecce limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese (comprensive delle spese di cassazione e di revocazione). La Corte ha inoltre precisato che il giudice di merito dovrà esaminare singolarmente le condotte per verificare se siano illeciti istantanei o permanenti e applicare di conseguenza le regole sulla prescrizione
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981 n. 689 (legge 689/1981), art. 6
individua la figura del soggetto 'garante' chiamato a rispondere in sede di opposizione per le sanzioni; qui la Banca è stata chiamata ex art. 6 come garante per le sanzioni riferite a dirigenti e amministratori
legge 24 novembre 1981 n. 689 (legge 689/1981), art. 28
norma richiamata in tema di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria; la decisione affronta la questione se atti del procedimento amministrativo interruttivi (quali la comunicazione del verbale o note della CONSOB) interrompano la prescrizione e come ciò si concili con la distinzione tra illeciti istantanei e illeciti permanenti
legge 24 novembre 1981 n. 689 (legge 689/1981), art. 18
richiamato come fonte giurisprudenziale secondo cui l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione possono costituire atti idonei a costituire in mora il debitore e, quindi, ad interrompere la prescrizione
codice penale, art. 158
disposizione richiamata sul principio che l'illecito permanente si applica quando la condotta si protrae nel tempo; la Corte ha precisato che la configurabilità della permanenza va verificata per ciascuna condotta e non può essere assunta aprioristicamente per tutte le violazioni contestate
codice di procedura civile, artt. 391-bis e 395 (co.1 n.4)
art. 391-bis e art. 395, comma 1, n.4 c.p.c.
norme procedurali che disciplinano la revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ha applicato tali norme per ritenere ammissibile e fondata la revocazione per omissione di esame di un motivo presente nel ricorso
codice civile (disciplina degli atti interruttivi della prescrizione)
la giurisprudenza richiamata individua nella disciplina civile il modello per gli atti interruttivi della prescrizione in ambito amministrativo; la sentenza conferma che alcuni atti del procedimento amministrativo sono idonei a interrompere la prescrizione, salvo valutazione caso per caso
Massime di principio
- Quando sono contestate più violazioni amministrative occorre verificare singolarmente per ciascuna se la fattispecie è istantanea o permanente: non è lecito assumere genericamente la natura di illecito permanente per tutte le condotte
- Se una violazione è istantanea la prescrizione decorre dal momento dell'evento/omissione; se è permanente la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza: il giudice di merito deve motivare su ciascuna condotta
- Gli atti del procedimento amministrativo (es. comunicazioni di contestazione, convocazioni per audizione, note formali) possono essere idonei ad interrompere la prescrizione, ma l'effetto interruttivo va valutato rispetto alle singole violazioni e alle date in cui sono state poste in essere
- In sede di impugnazione in Cassazione, l'omessa decisione su un motivo effettivamente proposto e non esaminato per errore di percezione costituisce presupposto per la revocazione ex art. 395 c.p.c.: il giudice di legittimità deve avere cura di esaminare ogni autonoma censura posta
- Per le parti 'garanti' (es. banca chiamata ex art. 6 legge 689/1981) la responsabilità e la decorrenza della prescrizione vanno valutate alla luce delle singole condotte imputate alle persone fisiche; la posizione del garante può essere influenzata dalla qualificazione (istantanea vs permanente) delle condotte stesse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7776/2022 del 10/03/2022
- Sentenza civile · 10 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7777/2022 del 10/03/2022
- Sentenza civile · 10 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7778/2022 del 10/03/2022
- Sentenza civile · 10 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7779/2022 del 10/03/2022
- Sentenza civile · 10 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7794/2022 del 10/03/2022
- Sentenza civile · 10 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7825/2022 del 10/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →