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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7794/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla violazione delle distanze legali tra costruzioni: i proprietari attori contestavano che un tratto del muro del fabbricato edificato dalla Policlinico Portuense invadesse la loro proprietà e violasse la distanza minima dal confine, chiedendo l'arretramento dell'opera e il risarcimento del danno. La società ricorrente impugnava la sentenza di merito con più motivi (tra cui contestazione della contiguità dei fabbricati per una particella appartenente a terzi, rilevanza delle tolleranze di rilievo nelle misurazioni, presunta incompletezza dell'opera e questioni istruttorie relative al CTU e a produzioni documentali nuove).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Policlinico Portuense SPA, confermando l'esito del giudizio di merito che aveva accertato uno sconfinamento parziale (circa 1,75 mq su 7 m di lunghezza) e aveva disposto l'arretramento del muro oltre al riconoscimento del danno (in primo grado quantificato in euro 30.000 per ciascun attore). La Cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure proposte dalla società, richiamando principi consolidati in materia di distanze tra costruzioni, riconoscendo la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione del CTU e nel rigetto di richieste istruttorie ridondanti, e dichiarando la soccombenza della ricorrente con condanna alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 871 cod. civ.

    Norma sulle distanze tra costruzioni applicata per valutare il rispetto della distanza legale; la Corte conferma che le norme sulle distanze si applicano indipendentemente dalla destinazione o proprietà del suolo intermedio.

  • art. 872 cod. civ.

    Integrazione normativa sulle distanze tra costruzioni richiamata nel quadro normativo rilevante.

  • art. 873 cod. civ.

    Rilevante per il regime delle distanze; la Corte ne applica i principi per giustificare l'obbligo di ripristino.

  • art. 948 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancanza di legittimazione degli attori con riferimento a una particella terza; la Corte precisa che l'applicazione delle norme sulle distanze è indipendente dall'appartenenza del suolo intermedio e dunque la questione di legittimazione non inficia l'accertamento della violazione delle distanze.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sul principio generale della prova posta nel quadro delle doglianze istruttorie; la Corte richiama che il riesame delle valutazioni probatorie di merito non è consentito in sede di legittimità.

  • art. 1221, 1223, 1226, 1227, 2043, 2056 cod. civ.

    Richiamate in relazione alla domanda di risarcimento danni (obbligazioni, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); la Corte conferma la possibilità di risarcimento per la compromissione di veduta, luminosità e areazione e l'ammissibilità del danno accertato.

  • art. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Norme sul mezzo di prova e sui poteri istruttori del giudice; la Corte esclude che vi sia stata violazione che giustifichi il sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito.

  • art. 183 e 184 cod. proc. civ.

    Richiamate in ordine alla produzione documentale e alla loro valutazione in sede di merito; la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame delle scelte istruttorie del giudice di merito.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento al divieto di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che la domanda sulle distanze fosse stata effettivamente proposta dagli attori e non vi fosse ultrapetizione.

  • art. 297 cod. civ.

    Richiamato tra le norme sul regime delle costruzioni; la Corte afferma che la presunta difformità dal progetto attiene al rapporto con la pubblica amministrazione e non rileva privatisticamente oltre le distanze accertate.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Invocato in relazione alla ammissione di nuova prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che si basava su un'errata prospettazione delle ragioni addotte dal giudice d'appello.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/02 (comma 1-quater)

    Norma sul contributo unificato: la Corte rileva l'applicabilità ratione temporis e prende atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Le norme sulle distanze tra costruzioni si applicano indipendentemente dall'appartenenza o dalla destinazione del suolo intermedio: non è necessario che il tratto di terreno tra i fabbricati appartenga agli attori perché possa trovare applicazione l'obbligo di rispettare le distanze legali.
  • Anche uno sconfinamento di modesta entità (anche qualche metro lineare o una superficie limitata) può comportare l'obbligo di ripristino (arretramento) e il riconoscimento di un risarcimento, se accertato dal giudice di merito.
  • Le valutazioni tecniche del CTU e le valutazioni probatorie del giudice di merito sono in gran parte insindacabili in sede di legittimità: l'impugnazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sui rilievi e sulle tolleranze di misurazione.
  • Le censure fondate su una diversa ricostruzione fattuale (es. che l'opera non fosse ultimata o che le misurazioni siano solo effetto di tolleranze) sono inammissibili in Cassazione quando tendono a un improprio riesame del merito.
  • Le domande nuove o tardive possono essere dichiarate inammissibili se non adeguatamente dedotte nei tempi processuali previsti, salvo che risulti residua tempestività a fronte degli atti processuali; tuttavia, se una questione è già in citazione e posta al CTU, non può poi essere considerata nuova in appello.
  • Eventuali difformità dell'opera rispetto al progetto urbanistico-amministrativo attengono al rapporto con la pubblica amministrazione e non sostituiscono, di per sé, profili di responsabilità privatistica se non incide sulle distanze legali.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nel decidere su richieste di rinnovo della CTU e sull'ammissibilità di nuove produzioni tecniche; tale discrezionalità è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale palese.
  • La prova dell'acquisto del suolo da parte degli attori (ai sensi di norme catastali o di acquisto) non è determinante per l'applicazione delle distanze: la tutela delle distanze è finalizzata alla disciplina delle costruzioni e si applica anche se lo spazio intermedio appartiene a terzi.

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