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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7779/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a precetto promossa dai ricorrenti avverso la richiesta di pagamento della banca per un mutuo ipotecario stipulato il 8 marzo 2005. In primo grado il Tribunale di Bolzano aveva ritenuto usurario l'interesse moratorio pattuito; la Corte d'appello di Trento, accogliendo l'appello incidentale della banca, ha invece ritenuto che il tasso soglia non fosse superato perché, ai fini del calcolo antiusura, al TEGM rilevato dal d.m. 17/12/2004 doveva essere aggiunta la maggiorazione media per mora (2,1%) e il risultato incrementato secondo le previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione sostenendo che la maggiorazione del 2,1% non potesse essere utilizzata per costruire un tasso soglia specifico per gli interessi moratori e che la Corte d'appello avesse quindi errato nei calcoli, con conseguente mancata applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio (richiamando le Sezioni Unite, sentenza n. 19597/2020) secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che, se il decreto ministeriale contiene la rilevazione della maggiorazione media per i casi di ritardato pagamento, il tasso-soglia si ottiene applicando al TEGM tale maggiorazione media e poi incrementando il risultato secondo l'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996 (cioè aumentando di metà il valore) oltre agli eventuali punti percentuali di tolleranza. Nel caso di specie il d.m. del 17/12/2004 rilevava una maggiorazione media per la mora del 2,1%; il TEGM complessivo risultò pari al 7,890% (5,79% TEGM corrispettivi + 2,1% maggiorazione per mora) e quindi il tasso di mora contrattuale del 7,875% non superava la soglia. Perciò la sentenza d'appello è stata confermata e i ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio, oltre all'eventuale ulteriore contributo unificato secondo DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 e comma 4

    Stabilisce il meccanismo di determinazione del tasso-soglia antiusura: il TEGM rilevato viene aumentato di una percentuale (incremento 'di metà' ai sensi del comma 4) e vi si applicano eventuali punti di tolleranza; tale disciplina è rilevante anche quando il decreto ministeriale rileva una maggiorazione media per interessi moratori.

  • Decreto ministeriale (MEF) 17 dicembre 2004

    Contiene la rilevazione dei TEGM per il periodo considerato e, nel caso concreto, indicava una maggiorazione media pari a 2,1% per gli interessi dovuti per ritardato pagamento. Tale maggiorazione può essere sommata al TEGM per costruire il TEGM complessivo ai fini del confronto con il tasso contrattuale di mora.

  • codice civile, art. 1815, comma 2

    Sanziona la pattuizione di interessi usurari (annullamento della clausola e conseguente trasformazione del rapporto, con effetti civili come indicato dalla giurisprudenza). Nel caso in esame la Corte d'appello ha ritenuto che non ricorresse la fattispecie normativa perché il tasso soglia non era superato.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020

    Ha affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che, quando il decreto ministeriale rilevi esplicitamente una maggiorazione media per gli interessi di mora, questa va aggiunta al TEGM per la determinazione del tasso soglia; sul risultato va poi applicato l'incremento previsto dall'art. 2, comma 4, legge n.108/1996.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede la possibilità di un ulteriore versamento del contributo unificato in sede di legittimità; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: il giudice deve valutare se la pattuizione degli interessi di mora eccede il tasso-soglia.
  • Se il decreto ministeriale di rilevazione del TEGM contiene una voce relativa alla 'maggiorazione media per ritardato pagamento', tale maggiorazione va sommata al TEGM corrispettivo per costruire il TEGM complessivo da confrontare con il tasso contrattuale di mora.
  • Dopo aver ottenuto il TEGM (eventualmente sommato della maggiorazione per mora), il valore va aumentato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, legge n.108/1996 (incremento pari alla metà nel testo ratione temporis), e vanno aggiunti eventuali punti percentuali di tolleranza indicati dal decreto: il risultato è il tasso-soglia antiusura applicabile.
  • Se il tasso moratorio contrattuale è pari o inferiore al tasso-soglia così determinato, la clausola di mora non è usuraria e non opera la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c.; se invece risulta superiore, la clausola deve essere considerata usuraria con le conseguenze di legge (nullità della clausola e conseguenti effetti civili).
  • Non è corretto 'costruire' un tasso soglia per gli interessi moratori usando parametri diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale e dalla legge: la procedura di calcolo deve seguire le rilevazioni ufficiali e gli incrementi normativamente previsti.
  • In giudizi antiusura le questioni di calcolo (rilevazione del TEGM, inclusione di maggiorazioni per mora, applicazione dell'incremento) sono decisive: chi contesta la correttezza del calcolo deve proporre e dimostrare un metodo alternativo solido e conforme alla normativa e alla giurisprudenza di legittimità.

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