Cassazione Civile, Sentenza n. 7776/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello per più motivi: (1) violazione delle norme sulle preclusioni processuali (artt.166,167,171 c.p.c.) e contestata illegittima valutazione della tardività dell'eccezione di decadenza proposta dalla convenuta; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del sistema delle preclusioni (art.112 c.p.c. e correlati); (3) errata interpretazione e applicazione dell'art.26 d.P.R. 1063/1962 e dell'art.54 r.d. 350/1895 circa il termine di 15 giorni per l'esplicazione delle riserve dell'appaltatore e il punto iniziale da cui decorre tale termine (se dalla data di iscrizione nel registro di contabilità o dalla data anteriore di formulazione nei verbali di sospensione/ripresa); (4) dedotta efficacia di rinuncia dell'ammissione di tempestività delle riserve da parte della stazione appaltante (art.112 c.p.c. e art.2966 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: - Ha ritenuto che, benché la Corte d'appello abbia formulato un'affermazione contraria alla legge processuale nel ritenere non rilevabile d'ufficio la decadenza dall'allegazione di eccezioni e nel ritenere sanabile tale vizio per effetto dell'«accettazione del contraddittorio», la ricorrente non aveva però impugnato specificamente in appello la decisione di primo grado sulla inammissibilità/tardività dell'eccezione; si era quindi formato un giudicato interno che la Corte d'appello avrebbe dovuto rispettare. Per questo motivo i primi due motivi sono stati respinti. - Sul punto sostanziale delle riserve (terzo motivo) la Corte ha confermato l'interpretazione della Corte territoriale: il termine per i 15 giorni per l'esplicazione delle riserve decorre dalla data di formulazione della riserva (es. data del verbale di sospensione/ripresa o altro documento equivalente), e non dalla successiva riproduzione o annotazione nel registro di contabilità; la materiale indisponibilità del registro non esonera l'appaltatore dall'obbligo di esplicazione nel termine, che può avvenire anche mediante atto scritto con data certa. - Il quarto motivo (valore di rinuncia dell'annotazione) è stato dichiarato inammissibile: non era stato impugnato in appello e la Corte di appello non si era pronunciata sul punto. Decisione finale: ricorso rigettato; ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; indicazione sull'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - art.166
Norma richiamata nel quadro delle preclusioni processuali; la Corte ricorda che il rispetto delle preclusioni è di ordine pubblico e deve essere controllato dal giudice, ma distingue tra eccezioni di disponibilità esclusiva delle parti e le preclusioni d'ufficio.
Codice di procedura civile - art.167
Richiamato come componente del sistema delle preclusioni; utilizzato per censurare la decisione territoriale che ha trattato come sanabile una eccezione tardiva non tempestivamente contestata.
Codice di procedura civile - art.171
Parte del corpus sulle preclusioni; la sentenza richiama il divieto di eludere le preclusioni ordinarie a tutela della rapidità e efficienza del processo.
Codice di procedura civile - art.112
Richiamato nei motivi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte nega rilievo al motivo quando il punto non era stato specificamente impugnato in appello.
Codice di procedura civile - art.360
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi del ricorso sono stati valutati secondo le fattispecie previste dai nn.3 e 4 dell'art.360.
d.P.R. 16.7.1962, n.1063 - art.26
Riferimento normativo del capitolato generale; la Corte lo assume unitamente alle norme regolamentari storiche per determinare l'obbligo dell'appaltatore di iscrivere e poi esplicare le riserve nei termini stabiliti.
R.D. 25.5.1895, n.350 - art.54
Articolo centrale: dispone il termine perentorio di 15 giorni entro cui l'appaltatore che ha firmato con riserva deve "esplicare" le riserve indicando somme e ragioni. La Corte conferma che il termine decorre dalla formulazione della riserva (anche se iscritta in verbali equivalenti) e che la mancata esplicazione comporta decadenza.
R.D. 25.5.1895, n.350 - artt.16 e 64
Richiamati insieme all'art.54 per chiarire l'obbligo di iscrivere tempestivamente le riserve e la funzione di conoscenza tempestiva da parte della stazione appaltante; congiuntamente dimostrano che la riserva deve essere resa nota alla p.a. indipendentemente dalla disponibilità materiale del registro.
Codice civile - art.2966
Richiamato nella censura di rinuncia/decadenza; la Corte ritiene inammissibile il motivo perché il punto non era stato tempestivamente oggetto di appello.
d.P.R. 30.5.2002, n.115 - art.13
Norma sul contributo unificato richiamata per stabilire l'eventuale ulteriore versamento dovuto dal ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Eccezione di decadenza dell'appaltatore (decorrenza/validità delle riserve) è, in linea di principio, una eccezione disponibile delle parti che richiede allegazione e prova: il giudice non la può sostituire all'ufficio delle parti come mezzo di favore processuale.
- Il sistema delle decadenze e delle preclusioni ha natura di ordine pubblico processuale e il rispetto di tali termini deve essere controllato dal giudice; tuttavia, se una parte non impugna specificamente in appello una statuizione di primo grado (si forma giudicato interno), la questione non può essere fatta riesaminare in Cassazione a meno che il giudice di secondo grado abbia deciso implicitamente sulla portata dell'appello.
- Il termine di 15 giorni per l'esplicazione delle riserve dell'appaltatore decorre dalla data di formulazione della riserva (ad es. data del verbale di sospensione/ripresa lavori o altro documento equivalente), non dalla successiva riproduzione nel registro di contabilità.
- La materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore dall'obbligo di esplicare la riserva entro i termini di legge: deve utilizzare documenti contabili equivalenti (verbali, stati di avanzamento, ordini di servizio) o una comunicazione scritta con data certa indirizzata alla stazione appaltante.
- Se si contesta in giudizio la tempestività o l'ammissibilità di una eccezione, è necessario formulare motivi specifici e puntuali in appello: l'omissione può determinare la formazione del giudicato interno e precludere la rinnovazione della questione in Cassazione.
- L'ammissione di fatto della tempestività da parte della stazione appaltante non produce automaticamente effetto di rinuncia alla decadenza se la questione non è stata oggetto di impugnazione; le censure procedurali e le rinunce devono essere chiaramente dedotte e annotate nel corso del processo.
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