Cassazione Penale, Sentenza n. 04233/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione relativo a opere abusive (piano seminterrato di circa 120 mq composto da 12 pilastri e solaio in cemento armato), deducendo come novum le sommarie informazioni testimoniali rese dall'ing. Montella il 30/01/2021, il quale avrebbe dichiarato di non poter indicare se le modifiche accertate nel sopralluogo del giugno 2020 fossero anteriori o posteriori al rilascio del titolo in sanatoria n. 99/2008; da ciò la ricorrente deduce l'illegittimità del diniego di revoca e la necessità di rinnovare il giudizio sulla compatibilità del condono con l'ordine demolitorio, denunciando violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 665 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione può revocare/sospendere l'ordine di demolizione solo a fronte di una situazione nuova che renda il provvedimento incompatibile, e che ciò richiede la verifica della legittimità formale e sostanziale del permesso di sanatoria. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva correttamente accertato, con valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, che le opere erano state completate successivamente al termine perentorio del 31/03/2003 previsto dall'art. 32 della legge 362/2003 e quindi non erano condonabili; le dichiarazioni dell'ing. Montella non sono idonee a scalfire questo accertamento temporale reiterato in sede giurisdizionale, e la presentazione di una SCIA non può sanare il difetto del requisito temporale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
Norma sul motivo di ricorso per cassazione: la ricorrente ha invocato tale motivo, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rigettando la richiesta di rivalutazione dei fatti
Norma che disciplina la revoca o sospensione delle misure accessorie e dell'ordine di demolizione in esecuzione: la Corte ricorda che la revoca richiede l'accertamento di una situazione nuova che renda il provvedimento incompatibile
Norma che regola la condanna alle spese processuali in cassazione: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese
Riferimento normativo al termine perentorio (31/03/2003) per la condonabilità delle opere edili; la Corte ha ritenuto che le opere fossero state completate successivamente a tale termine, escludendo il condono
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in relazione alla determinazione delle somme dovute alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha comunque riconosciuto l'assenza di colpa grave nella determinarne l'inammissibilità ma ha disposto il versamento di una somma equitativa
Massime di principio
- La revoca o sospensione dell'ordine di demolizione in sede esecutiva richiede l'esistenza di un vero e proprio novum giuridico o fattuale che renda incompatibile l'ordine stesso (ad es. un provvedimento di sanatoria legittimo) e non può basarsi su mere dichiarazioni sommarie prive di riscontri
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare non solo l'esistenza formale di un provvedimento di sanatoria, ma anche la sua legittimità sostanziale e il corretto esercizio del potere da parte dell'amministrazione; solo se tali presupposti sono accertati si può revocare l'ordine demolitorio
- Il requisito temporale per la condonabilità (termine perentorio) è essenziale: operazioni o lavori ultimati dopo la data di chiusura non sono condonabili e una SCIA presentata successivamente non supplisce a tale mancanza
- Le sommarie informazioni testimoniali o dichiarazioni incongrue non sono sufficienti a ribaltare accertamenti di fatto reiterati e pacifici nelle decisioni di merito e in precedenti pronunce di legittimità
- Chi propone ricorsi reiterati o manifestamente infondati in Cassazione può essere condannato alle spese e, nei casi previsti, al pagamento di somme a titolo di ammenda; è quindi importante che il ricorso in Cassazione esponga un novum effettivo o un errore giuridico rilevante e non si limiti a chiedere una rivalutazione dei fatti già accertati
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