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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32223/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso deduceva vizi di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, in particolare al dolo. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico, perché si limitava a riproporre pedissequamente il motivo già svolto in appello, senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per respingerlo.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indica il delitto di evasione oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 385 cod. pen.

    Base normativa del reato di evasione contestato e confermato nei gradi di merito.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione del motivo d'appello, senza critica argomentata alla ratio decidendi, integra genericità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La censura sul vizio di motivazione in ordine al dolo non è ammissibile quando sia formulata in termini apodittici o stereotipati e non indichi quali passaggi logici della decisione di merito sarebbero erronei o illogici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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