Cassazione Penale, Sentenza n. 46691/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina impropria aggravata; deduceva (1) violazione delle norme sul diritto all'interprete e alla comprensione del procedimento (difetto di nomina di interprete e mancata traduzione degli atti, in relazione agli artt. 104, 143, 386, 349 c.p.p. e art. 6 CEDU) perché cittadino polacco "non conoscente" l'italiano; (2) vizio della motivazione per mancata valutazione del ruolo del ricorrente e per essersi il giudice di merito limitato a richiamare genericamente la sentenza di primo grado, fondando la condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'obbligo di nominare interprete sussiste ma è subordinato alla dimostrazione o dichiarazione dell'imputato di non comprendere l'italiano; nel caso concreto le risultanze (interrogatorio di garanzia senza interprete, dichiarazioni e comportamento processuale, residenza in Italia oltre vent'anni, risposte in dibattimento) dimostravano la conoscenza della lingua italiana, escludendo la nullità per omissione dell'interprete. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello: la condotta contestata era supportata dalle dichiarazioni della parte offesa e dall'ammissione dello stesso imputato (riconosceva che il cane aveva morso la guardia), e il richiamo alla motivazione di primo grado (motivazione per relationem) è ammissibile quando le due sentenze formano un corpo decisionale unitario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riconosce il diritto dell'imputato che ignora la lingua italiana all'assistenza gratuita di un interprete; l'obbligo di nomina grava sull'autorità giudiziaria, ma l'art. 143 richiede che l'interessato dichiari o dimostri di non comprendere l'italiano, lasciando al giudice il potere-dovere di valutare la necessità dell'interprete
Norma processuale richiamata connessa ai diritti dell'imputato in dibattimento (diritto di difesa, assistenza), rilevante nel quadro delle garanzie procedurali che includono l'eventuale uso dell'interprete
Riferimento a norme sul procedimento d'appello e sui motivi di gravame; utilizzata per contestare la motivazione della corte d'appello
Richiamato in rapporto ai mezzi di impugnazione e alle questioni procedurali sollevate, incluso il rispetto delle garanzie difensive
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Indica che la nullità relativa all'assistenza dell'imputato (mancata nomina interprete) è una nullità prevista in via generale; la Corte precisa la sua natura e le conseguenze processuali
art. 179, primo comma, cod. proc. pen.
Serve a distinguere le nullità assolute da quelle relative/non insanabili: l'omissione dell'interprete rientra nelle nullità che, pur rilevabili d'ufficio, possono essere fatte valere soltanto entro termini processuali stabiliti (regime intermedio)
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente soccombente; applicata per il pagamento delle spese processuali
art. 6 CEDU, n. 3) lett. e)
Richiamato quale parametro internazionale sul diritto alla difesa e alla comprensione del procedimento; la Corte lo utilizza per sottolineare il diritto all'interprete, compatibilmente con la necessità di una dichiarazione o prova dell'incapacità di comprendere la lingua del processo
Massime di principio
- Il diritto all'interprete sussiste, ma è premesso alla dichiarazione o alla prova che l'imputato non comprenda la lingua italiana: l'autorità giudiziaria valuta la necessità e l'omissione è una nullità di regime intermedio, denunciabile nei termini processuali stabiliti
- La semplice cittadinanza straniera non determina automaticamente l'obbligo di interprete; elementi concreti (comunicazioni in udienza, interrogatori, residenza e comportamento processuale) possono far desumere la conoscenza della lingua e rendere inammissibile il motivo basato sul difetto di interprete
- Il giudice di appello può motivare per relationem richiamando la sentenza di primo grado: è lecita la motivazione 'per relationem' purché la sentenza d'appello si saldi con quella di primo grado formando un corpo decisionale unitario (cd. "doppia conforme")
- Le dichiarazioni della parte offesa e le ammissioni dello stesso imputato possono costituire elementi probatori idonei a sostenere la condanna se valutate congruamente e coerentemente con il complesso probatorio
- Le nullità non assolute, anche se rilevabili d'ufficio, possono venire meno o non produrre effetti se il difetto non è tempestivamente dedotto o se le risultanze dimostrano che il diritto non è stato effettivamente compromesso
- Il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese e ad oneri pecuniari (es. cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato
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