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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07159/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'istituto di credito incaricato, di alcuni canoni di locazione dell'immobile ove era ubicata l'attività di ristorazione della parte attrice. La titolare dell'esercizio sosteneva di aver affidato alla banca il pagamento mensile dei canoni tramite bonifico e di aver scoperto il mancato versamento solo quando era stata convenuta nel giudizio promosso dalla locatrice per la risoluzione del contratto di locazione per morosità. Chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale aveva riconosciuto l'inadempimento della banca e liquidato un importo ridotto; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, aumentando lievemente la condanna. In cassazione i ricorrenti principali deducevano: 1) violazione degli artt. 2697, 1218 e 1223 c.c. per il mancato riconoscimento della perdita dell'indennità di avviamento; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 196 c.p.c. per l'asserita acritica adesione alla consulenza tecnica e per il rigetto dell'istanza di supplemento istruttorio; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 167 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non pacifica la data di rilascio dell'immobile; 4) violazione degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. per il rigetto della domanda di danno alla salute, ritenendo che l'invalidità temporanea fosse diversa dal danno biologico/esistenziale richiesto. La banca, con ricorso incidentale, contestava l'affermazione di responsabilità e la liquidazione del danno, invocando l'art. 1375 c.c. e sostenendo di non avere alcun obbligo di avviso in presenza di incapienza del conto oltre il fido, nonché contestando alcune voci risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale sull'an debeatur perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato la responsabilità della banca sulla clausola vessatoria non specificamente approvata e, soprattutto, sulla violazione dei doveri di buona fede e correttezza, in presenza di una prassi di esecuzione dei pagamenti anche oltre il limite del fido e senza tempestivo avviso al cliente. Quanto ai motivi dei ricorrenti principali sulla quantificazione del danno, la Corte li ha reputati in parte inammissibili per novità o difetto di specificità e in parte infondati: la pretesa perdita dell'indennità di avviamento non risultava essere stata oggetto della sentenza impugnata; la critica alla consulenza tecnica era in larga parte un tentativo di rivalutazione del merito, non consentito in cassazione; il principio di non contestazione non poteva operare sulle deduzioni ricostruttive tratte da documenti; la censura sul danno non patrimoniale era generica e priva della necessaria trascrizione delle risultanze peritali. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del contratto impone doveri di lealtà e salvaguardia degli interessi della controparte; può comportare un dovere di avviso anche in assenza di specifica pattuizione, specie quando la condotta precedente abbia ingenerato un affidamento sulla normale esecuzione dei pagamenti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno incombe sulla parte che lo allega, soprattutto quando il fatto costitutivo del pregiudizio non è pacifico.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come parametro della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'istituto di credito.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento richiede la dimostrazione del danno conseguenza causalmente collegato all'inadempimento.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non abbia rispettato una regola legale di valutazione; non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 196 c.p.c.

    La richiesta di rinnovo o integrazione della consulenza non può essere accolta in cassazione come mezzo per ottenere un nuovo giudizio di merito.

  • art. 198 c.p.c.

    Nella consulenza tecnica contabile l'acquisizione di documenti non prodotti tempestivamente richiede il consenso espresso, tacito o per facta concludentia delle parti; non basta il consenso dei consulenti di parte.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, non sulle valutazioni ricostruttive tratte da documenti né sui documenti in sé.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di contestazione delle difese avversarie.

  • art. 32 Cost.

    Invocato in tema di danno alla salute; la Corte non ha però ravvisato una censura ammissibile sulla base delle risultanze peritali richiamate.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale e per il principio generale del risarcimento del danno ingiusto.

  • art. 34 l. n. 392 del 1978

    È richiamato dalla parte ricorrente, ma la sentenza impugnata non aveva deciso su una specifica domanda di indennità di avviamento ai sensi di tale norma.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    È il termine oltre il quale non possono essere acquisiti dal c.t.u. documenti nuovi senza il consenso delle parti.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato per affermare che sui documenti opera, se del caso, l'onere di disconoscimento nei modi previsti dalla legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere ricondotti con chiarezza a una delle tassative ipotesi di ricorso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'erronea interpretazione di domande ed eccezioni è apprezzabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione consentito dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel rapporto di conto corrente e di apertura di credito, la banca può incorrere in responsabilità contrattuale quando, dopo aver tollerato per lungo tempo l'esecuzione di pagamenti anche oltre il limite del fido, interrompa improvvisamente tale prassi senza avvisare tempestivamente il cliente, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
  • La buona fede oggettiva opera come clausola generale di solidarietà contrattuale e può imporre obblighi di protezione e di avviso anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, soprattutto quando la precedente condotta delle parti abbia creato un affidamento sulla prosecuzione del comportamento tenuto.
  • La clausola che esonera una parte dall'obbligo di avviso in determinate circostanze può essere inefficace se vessatoria e non specificamente approvata per iscritto.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze peritali.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici costitutivi di domande ed eccezioni, non le inferenze valutative tratte da documenti né i documenti stessi.
  • Se una questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente di averla dedotta nel giudizio di merito e in quale atto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere specifico e riconducibile a motivi tipizzati; la mera denuncia di "errata valutazione" delle prove non è di per sé un motivo autonomamente scrutinabile.
  • Nel danno patrimoniale da perdita di avviamento o da cessazione anticipata di un'attività, la parte che lo invoca deve allegare e provare con precisione il nesso causale, l'effettivo periodo rilevante e gli elementi necessari alla quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoConto correnteInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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