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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27830/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse completa, razionale e conforme alle risultanze processuali, e che le censure fossero generiche e infondate. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo, con il primo e il secondo motivo, violazione degli artt. 192 c.p.p. e 648-bis c.p. nonché vizio di motivazione. Ha contestato l'affermazione della responsabilità penale per il reato di riciclaggio e la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata, in presenza di doppia conforme, aveva indicato una pluralità di elementi a sostegno della responsabilità concorsuale della ricorrente, valorizzando la funzione delle condotte nel loro intreccio con quelle di altro concorrente e ricostruendole come contributo causalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico e al rafforzamento della pressione psicologica sulle persone offese.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di valutazione della prova e della motivazione, ma la Corte ne esclude la violazione perché la ricostruzione dei giudici di merito è ritenuta completa e coerente.

  • art. 648-bis c.p.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio; la Corte non accoglie la censura e conferma la tenuta della qualificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che si limitano a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, sono inammissibili per aspecificità.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può richiamare e riprendere quella di primo grado, purché offra una risposta complessivamente esaustiva e non presenti manifeste illogicità o contraddizioni.
  • Ai fini del concorso di persone nel reato, la condotta del concorrente va valutata nella sua funzione complessiva e nel suo inserimento nel contesto dell'azione comune, potendo integrare un contributo causalmente rilevante anche se non isolatamente decisivo.
  • La qualificazione del fatto come riciclaggio non è censurabile in cassazione quando la ricostruzione di merito individua elementi concreti e coerenti idonei a sorreggere la responsabilità concorrente; la mera richiesta di riqualificazione in ricettazione, in assenza di vizi logici della motivazione, non è sufficiente a ottenere l'annullamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioRicettazioneImpugnazioniConcorso di persone
RamiDelitti economiciProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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