Cassazione Civile, Ordinanza n. 14185/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Quattro fideiussori di una società debitrice hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per circa 175.989 euro, deducendo varie eccezioni di invalidità e inefficacia del rapporto garantito: indeterminatezza del contratto di mutuo in ragione dell'ammortamento alla francese, mancata indicazione della capitalizzazione composta nella formazione delle rate, nullità del contratto per omessa indicazione dell'ISC, violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale, indeterminatezza delle condizioni contrattuali, usurarietà del mutuo, applicazione anatocistica degli interessi e superamento del tasso soglia in caso di estinzione anticipata. Il Tribunale di Napoli, investito del regolamento d'ufficio di competenza, ha ritenuto invece che la competenza dovesse essere del Tribunale di Gela, poiché la competenza della sezione specializzata in materia di impresa si radica solo quando sia proposta in via di azione la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale, non quando tale questione sia solo eccepita incidentalmente. La Corte ha condiviso tale impostazione, distinguendo la posizione dei ricorrenti da quella di altro opponente non parte di questo giudizio, il quale aveva dedotto specificamente la nullità della fideiussione per violazione antitrust.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Gela e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Gela a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai ricorrenti. La decisione si fonda sulla circostanza che i ricorrenti non avevano proposto una domanda di nullità della fideiussione ABI per violazione della normativa antitrust, ma avevano sollevato solo altre eccezioni di nullità e invalidità che non attraggono la controversia alla sezione specializzata in materia di impresa. Le spese sono state rimesse alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si estende alle controversie antitrust richiamate dalla norma.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
La nullità della fideiussione a valle può dipendere dal contrasto della clausola con l'intesa vietata e richiede l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale.
Richiamato come eccezione sollevata da uno degli altri opponenti nel diverso giudizio, non rilevante ai fini della competenza nel presente regolamento.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in materia antitrust, si radica quando la nullità del contratto a valle sia fatta valere in via di azione, perché in tal caso il giudice deve accertare direttamente l'intesa anticoncorrenziale vietata.
- Se la nullità della fideiussione o del contratto collegato è dedotta solo in via di eccezione, la questione antitrust resta incidentale e non determina l'attrazione della controversia alla sezione specializzata.
- Ai fini della competenza, occorre guardare al contenuto concreto della domanda proposta dalle parti presenti nel singolo giudizio, senza estendere automaticamente l'attrazione per connessione a soggetti o domande di altro processo non parte del regolamento.
- Le eccezioni attinenti a usura, anatocismo, difetto di trasparenza, indeterminatezza del mutuo o del contratto di garanzia non bastano, da sole, a radicare la competenza della sezione specializzata per le imprese se non implicano una domanda di invalidità per violazione della normativa antitrust.
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