Cassazione Penale, Ordinanza n. 17378/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena, lamentando in sostanza una sproporzione del trattamento sanzionatorio. Con ulteriore censura, formulata in modo generico, si contestava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato prima della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile in cassazione perché diretto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, profilo rimesso al giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Quanto alla prescrizione, ha reputato la doglianza manifestamente infondata, osservando che il reato contestato aveva natura permanente e che il dies a quo della prescrizione coincideva con la cessazione della condotta, avvenuta solo alla data della sentenza di primo grado; inoltre, per il calcolo del termine prescrizionale, doveva considerarsi l'aumento massimo per l'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e non consentito il motivo relativo all'eccessività della pena, poiché volto a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado, rilevando che, trattandosi di reato permanente, il termine decorre dalla cessazione della permanenza, avvenuta solo il 18 novembre 2022, data della decisione di primo grado; nel calcolo del termine ha applicato l'aumento massimo per l'aggravante ex art. 99, comma 4, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
Indicato come reato permanente; il dies a quo della prescrizione coincide con la cessazione della condotta.
Usato per determinare il termine necessario a prescrivere, tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
L'aumento massimo di pena per questa aggravante va considerato nel calcolo del termine di prescrizione.
Massime di principio
- La censura di eccessività della pena non è deducibile in cassazione quando mira a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, se la pena è stata determinata dal giudice di merito entro i limiti della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e senza arbitrio o illogicità manifesta.
- Nei reati permanenti, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, non dalla mera consumazione iniziale della condotta.
- Ai fini del calcolo della prescrizione deve tenersi conto dell'aumento massimo di pena previsto per le aggravanti rilevanti, quando la disciplina applicabile lo imponga.
- Le doglianze formulate in modo meramente generico e prive di specifica articolazione non consentono un sindacato di legittimità effettivo e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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