Cassazione Penale, Sentenza n. 19281/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del riconoscimento, in Italia, di un provvedimento penale emesso nei Paesi Bassi il 23/10/2018 che ha inflitto una sanzione pecuniaria di 131 euro per aver superato di 15 km/h il limite di velocità in centro abitato. Il ricorrente deduceva l'ineseguibilita' ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 37/2016 sulla base dell'incompletezza del certificato trasmesso dall'autorità richiedente, in quanto nel certificato non risultava l'avvenuta presentazione di un ricorso avverso la decisione né la mancata pronuncia sullo stesso nei termini di legge (invocato meccanismo del silenzio-assenso).
La decisione
Il ricorso e' dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericita' del motivo. La Corte ha ritenuto che non risultasse alcuna prova che il ricorso estero fosse stato proposto nel rispetto di termini e forme della legge olandese, né che la mancata pronuncia dovesse comportare accoglimento per silenzio-assenso; di conseguenza il certificato attestante il passaggio in giudicato del provvedimento straniero non e' stato messo in dubbio. Il pagamento della sanzione intervenuto nelle more e' stato ritenuto irrilevante ai fini del riconoscimento. Per l'inammissibilita' il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; mandate alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 37/2016
L'art. 12 e' stato invocato dal ricorrente per sostenere l'ineseguibilita' del provvedimento straniero per incompletezza del certificato; la Corte però richiede prova concreta che il ricorso sia stato effettivamente proposto e che il regime processuale estero (es. silenzio-assenso) produca l'effetto invocato, ritenendo insufficiente la sola doglianza generica.
L'art. 616 cod. proc. pen. impone la condanna del proponente dell'impugnazione inammissibile al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo assenza di colpa; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria consequenziali alla decisione da notificare o trasmettere, ordinando gli obblighi amministrativi successivi.
giurisprudenza della Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Principio secondo il quale la sanzione pecuniaria ex art. 616 richiede valutazione dell'assenza di colpa; la Corte ha ritenuto tale assenza non dimostrata, confermando l'obbligo sanzionatorio.
Massime di principio
- Il certificato di passaggio in giudicato emesso dall'autorità estera e' presunto valido: chi lo contesta deve fornire prove concrete (documenti della autorità estera, ricevute di deposito del ricorso, testi normativi esteri) che dimostrino l'avvenuto ricorso e l'effetto giuridico invocato (es. silenzio-assenso).
- Una doglianza generica sull'incompletezza del certificato senza documentazione probatoria e' generalmente inammissibile; il gravame va motivato con elementi precisi e verificabili.
- Il pagamento della sanzione dopo il riconoscimento non incide sul giudizio di riconoscimento/ineseguibilita': l'eventuale esecuzione e l'azione di riconoscimento sono distinti.
- In caso di inammissibilita' del ricorso si applicano le sanzioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p., salvo dimostrazione di assenza di colpa; e' quindi necessario valutare la fondatezza e la documentazione prima di proporre impugnazioni inammissibili.
- Quando si contesta l'atto straniero per vizi relativi alla procedura estera, e' essenziale fornire elementi sulla normativa e sulle prassi dello Stato estero che dimostrino la violazione dei diritti procedurali (termini, modalita' di impugnazione, effetti del silenzio), possibilmente con traduzioni ufficiali o certificazioni dell'autorita' estera.
- Il ricorso alla Giustizia interna per il mancato riconoscimento di provvedimenti stranieri richiede un approccio probatorio e comparativo: non basta la mera affermazione, va dimostrato come la normativa straniera produca l'effetto giuridico invocato.
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