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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03948/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che il giudice dell'udienza preliminare abbia deciso in assoluta carenza di potere disponendo la nuova escussione dei periti Pinchera Lucio e Liviero Vincenza già auditi da un precedente GUP, dopo che quest'ultimo aveva invitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione e la modifica era stata effettivamente effettuata. Si sostiene che l'ordinanza avrebbe determinato un'indebita regressione del processo a uno stadio ormai superato e che il GUP non avrebbe poteri correttivi in quella fase, con violazione degli artt. 421, comma 1, 423, comma 1-bis e 425, comma 3, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del GUP che ha disposto la nuova audizione dei periti: la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero non ha comportato una sostanziale mutazione del fatto contestato (è stata eliminata la richiamata norma dell'art. 589-bis e sostituita con l'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada), pertanto il giudice procedente ha potuto esercitare i poteri di integrazione istruttoria propri della fase dell'udienza preliminare. La Corte ricorda che la categoria dell'abnormità del provvedimento è eccezionale e richiama la necessità di una stasi processuale irreversibile per poterla configurare; nel caso concreto non sussisteva tale stasi. Dichiarato l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendosi ravvisata colpa nella determinazione della inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Rilevata nella censura del ricorrente; la Corte però ritiene che l'uso dei poteri istruttori del giudice dell'udienza preliminare in fase ancora caratterizzata dalla fluidità dell'incolpazione sia legittimo e non incontra il vizio dedotto

  • art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'invito del GUP al PM a modificare l'imputazione; la Corte osserva che la modifica operata dal PM non ha comportato una sostanziale immutazione del fatto, per cui il GUP può disporre integrazioni istruttorie

  • art. 425, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come limite al potere del GUP; la Corte ritiene comunque compatibile la nuova escussione dei periti con i poteri istruttori consentiti in udienza preliminare

  • art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la deduzione del motivo di cassazione (decisione in assoluta carenza di potere/abnormità); la Corte ha valutato la sussistenza dell'abnormità e l'ha esclusa

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per la sintesi del motivo d'impugnazione nel ricorso conforme alle disposizioni di rito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte in merito al principio di tassatività delle impugnazioni; la categoria dell'abnormità non può sostituirsi ai mezzi ordinari di impugnazione se non in casi eccezionali

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Citando il limite alle nullità deducibili a termini; utilizzato per argomentare la residualità della figura dell'abnormità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte di cassazione in tema di oneri e valutazioni circa l'ammenda; usata per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della inammissibilità

Massime di principio

  • La richiesta di nuova escussione di testi o periti da parte del GUP è lecita anche se intercorre una modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, purché la modifica non comporti una sostanziale mutazione del fatto originariamente contestato
  • La categoria dell'«abnormità» del provvedimento giudiziario è eccezionale: per ottenere la cassazione per abnormità è necessario dimostrare una carenza di potere assoluta o una deviazione funzionale che determini una stasi processuale irreversibile
  • In fase di udienza preliminare l'incolpazione è ancora «fluida» e il giudice ha poteri di integrazione istruttoria per assicurare che l'editto accusatorio sia adeguatamente illustrativo in fatto e in diritto
  • Se la difesa contesta la conformità della modifica dell'imputazione alle indicazioni del giudice, tale contestazione può, di fatto, giustificare l'attivazione dei poteri istruttori del giudice (es. nuova audizione di periti)
  • L'illegittimità di un provvedimento esercitato non correttamente ma riconosciuto dall'ordinamento non equivale automaticamente ad abnormità: l'illegittimità va distinta dall'abnormità quando non causi la paralisi irreversibile del processo
  • Il ricorso per cassazione volto a denunciare abnormità è sottoposto a controlli stringenti; in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende, salvo responsabilità per colpa non ravvisata

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