Sentenza n. 1096/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento DELLA NOTA DEL COMANDANTE DEL REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (AERONAUTICA MILITARE), AVENTE PER OGGETTO L’ACCERTAMENTO DELL’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE, CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DALL’IMPIEGO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comandante del Reparto Supporto Servizi Generali dell'Aeronautica Militare di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione dall'impiego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione militare aveva accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e disposto contestualmente la sospensione dall'impiego, deducendone genericamente l'illegittimità. L'istanza cautelare era stata respinta dal TAR e tale reiezione era stata confermata dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio di merito, il ricorrente ha dichiarato di avere perduto interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta perdita di interesse alla decisione e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di sospensione dall'impiego. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di avere perduto interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità attuale derivante dalla pronuncia di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato; il giudizio viene definito con una pronuncia processuale di improcedibilità.
- In presenza di giusti motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di giudizio anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile.
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