Sentenza del 29/01/2018 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Interpretazione degli atti - Art. 20 T.U.R. - Contraddittorio preventivo - Obbligo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso mediante applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro), sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale. La censura si fondava sulla presunta natura antielusiva dell’attività di riqualificazione dell’atto e sulla necessità di consentire al contribuente di fornire osservazioni prima dell’emissione dell’atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l’art. 20 T.U.R. contenga una regola di interpretazione e qualificazione giuridica degli atti registrati, non una disposizione antielusiva. Poiché l’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 non richiama l’art. 20 T.U.R., non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli avvisi di liquidazione fondati su tale disposizione. L’avviso può quindi essere emesso senza una preventiva interlocuzione con il contribuente, salvo specifiche diverse previsioni applicabili al caso concreto.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro)
La norma è stata interpretata come disposizione di carattere interpretativo, diretta a qualificare l’atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti, e non come norma antielusiva.
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
Il mancato richiamo all’art. 20 T.U.R. è stato ritenuto indicativo dell’assenza di un obbligo di contraddittorio preventivo per gli avvisi di liquidazione fondati sull’art. 20.
Massime di principio
- L’applicazione dell’art. 20 T.U.R. per riqualificare giuridicamente un atto non equivale, di per sé, all’applicazione di una norma antielusiva.
- Il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio per ogni procedimento tributario: occorre verificare se una specifica norma lo imponga oppure se l’accertamento rientri in una disciplina antielusiva.
- La riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro può essere effettuata dall’Amministrazione sulla base del contenuto e degli effetti giuridici dell’operazione, anche senza preventiva interlocuzione, secondo l’orientamento richiamato.
- L’assenza del contraddittorio preventivo non determina necessariamente l’illegittimità dell’atto quando la pretesa fiscale è fondata esclusivamente sull’art. 20 T.U.R.; restano comunque valutabili eventuali altri vizi dell’avviso o specifiche garanzie procedimentali applicabili.
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