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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09668/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure prospettate non rientrano nei limitati motivi di impugnazione consentiti avverso la sentenza applicativa della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha deciso de plano e ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Nel ricorso si deduceva, da un lato, un vizio di motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, l'erronea applicazione della recidiva. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso soltanto per violazione di legge nei casi tassativamente indicati, e non per censure di motivazione relative a proscioglimento ex art. 129 o alla recidiva, non riconducibili alle ipotesi ammesse.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro per la verifica dell'assenza di cause di proscioglimento, ma non censurabile in cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. quando la doglianza investe il vizio di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma che limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non consente doglianze su motivazione, recidiva o verifica ex art. 129 c.p.p. se non nei limiti indicati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    richiamata per delimitare il concetto di pena illegale, non estendibile alle censure formulate nel caso concreto.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e nei soli casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non sono proponibili con ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, censure di motivazione relative alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o all'applicazione della recidiva, quando non si traducano in una violazione di legge rientrante nei limiti normativi dell'impugnazione.
  • La nozione di "pena illegale" rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena è quella rigorosamente delineata dalla giurisprudenza di legittimità e non comprende ogni vizio del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può decidere de plano e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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