Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per complessivi euro 967,47, relativi a IRPEF 2007 e tassa automobilistica 2007, fondata su due cartelle di pagamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado, ma aveva compensato integralmente le spese di giudizio senza indicare alcuna motivazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la compensazione delle spese disposta sic et simpliciter, senza esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: anche nel processo tributario la compensazione, totale o parziale, delle spese richiede una motivazione espressa che indichi specifiche circostanze della controversia o della condotta processuale tali da giustificare la deroga al principio di soccombenza. Poiché la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione senza alcuna motivazione, la Cassazione ha cassato la decisione limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito regolando le spese dei gradi di merito secondo soccombenza e condannando l'intimata anche alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa.
Norme richiamate
Le spese di lite seguono la soccombenza, salvo deroga adeguatamente motivata.
La compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni e la loro esplicita motivazione.
La mancanza di motivazione sulla compensazione delle spese è denunciabile come violazione di legge.
primo comma, ultima parte
La Corte di cassazione può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo apodittico: occorre una motivazione espressa che individui specifiche ragioni, riferite alla controversia o alla condotta delle parti, idonee a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
- Le gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono la compensazione devono essere concrete, pertinenti e logicamente coerenti; la loro inesistenza o la loro motivazione meramente apparente integra una violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando la sentenza impugnata è viziata solo sul capo delle spese e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente a quel capo e provvedere direttamente alla regolazione delle spese nel merito.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è ammissibile quando risulti dichiarato l'anticipo degli esborsi e la mancata riscossione dei compensi.
Come è indicizzato
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