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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12959/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che lo ha assorbito da alcune contestazioni ma lo ha condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla cessione del ramo d'azienda del 01/10/2010. I motivi di ricorso sono due. Primo: vizio di motivazione e violazione dell'art. 216 legge fallimentare in relazione alla qualificazione come atto distrattivo della cessione del 01/10/2010; si censura la mancata e approfondita valutazione del contenuto dell'atto di cessione (e del suo reale oggetto, ai sensi dell'art. 2555 c.c.), l'assenza di accertamento circa l'effettivo trasferimento di contratti/rapporti giuridici e del valore reale dei beni strumentali indicati nell'allegato, nonché l'uso esclusivo del dato negativo del mancato reperimento dei beni da parte del curatore quale fondamento della distrazione. Si sostiene altresì che l'avviamento e i rapporti esclusi dall'oggetto della cessione non potevano essere computati come distrazione. Secondo: vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 219 comma 3 legge fall., con la critica che la Corte ha errato nel valutare come impeditivi dei benefici penali precedenti poi abrogati e nell'aver trascurato elementi positivi di valutazione prodotti dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame, in larga parte, inammissibile e comunque infondato: gli specifici profili relativi al contenuto dell'atto di cessione non erano stati dedotti in appello e pertanto non erano devoluti al giudice di legittimità; inoltre i giudici di merito avevano fondato la qualificazione distrattiva sul mancato pagamento del prezzo pattuito pari a euro 32.000 (due bonifici mai effettuati), circostanza che, alla stregua della giurisprudenza, può integrare la fattispecie distrattiva. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti sia fondato non solo sui precedenti penali citati ma anche sulla mancanza di elementi positivi di valutazione emergenti dal dibattimento; quanto all'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall., la Corte ha richiamato il principio secondo cui la tenuità del danno va valutata in relazione all'importo della distrazione (qui 32.000 euro) e non al passivo fallimentare complessivo. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (legge 16 marzo 1942, n. 267)

    La norma riguarda le condotte distrattive in tema di cessione di beni/aziende. La Corte afferma che la qualificazione di distrazione può essere fondata anche sull'omesso pagamento del prezzo pattuito per la cessione e richiede, in generale, un accertamento sull'effettivo oggetto della cessione (valore e natura dei beni e dei rapporti trasferiti) quando ciò sia stato dedotto nel merito.

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare (legge 16 marzo 1942, n. 267)

    Prevede la speciale attenuante per la tenuità del danno. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la valutazione della tenuità deve prendere a riferimento l'importo della distrazione materiale e non l'entità del passivo fallimentare complessivo.

  • art. 2555 c.c.

    Definisce l'azienda (insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività). La Corte richiede che, se rilevante, sia accertato se la cessione abbia riguardato un complesso organizzato idoneo a costituire oggetto di distrazione.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Limita il sindacato in Cassazione ai motivi devoluti in appello; la Corte rileva che questioni non prospettate in appello risultano inammissibili in questa sede.

  • art. 611 c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso con intervento delle parti; la decisione è stata resa in udienza collegiale con conclusioni delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, sentenza n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658)

    Precisa che la tenuità del danno ai fini dell'art. 219 va valutata con riferimento all'ammontare della distrazione, non al passivo complessivo.

Massime di principio

  • In casi di contestazione della natura distrattiva di una cessione d'azienda, è fondamentale che la questione sia tempestivamente e specificamente dedotta in appello: questioni nuove sollevate solo in Cassazione sono inammissibili.
  • La qualificazione di un'operazione come distrattiva può fondarsi non soltanto sul mancato trasferimento materiale dei beni ma anche sull'omesso pagamento del prezzo pattuito: il mancato pagamento può essere indice di intento distrattivo.
  • Per valutare se una cessione costituisca distrazione occorre accertare l'effettivo oggetto dell'atto (se ha riguardato un complesso di beni organizzati ai sensi dell'art. 2555 c.c., contratti trasferiti, clientela, avviamento ecc.). Quando si contesti la distrazione, produrre e far analizzare il contenuto del negozio (atti, allegati, elenchi beni, contratti esclusi o inclusi) è essenziale.
  • La speciale attenuante per tenuità del danno (art. 219 comma 3 legge fall.) si valuta rispetto all'entità della distrazione materiale: per chiederla efficacemente bisogna dimostrare che l'ammontare effettivo della distrazione è modesto rispetto alla soglia valutabile come non rilevante.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi di valutazione (es. buona condotta, contesto personale e sociale, elementi che riducono la valutazione di responsabilità): il mero richiamo a precedenti modesti o a circostanze attenuanti formali può non essere sufficiente.
  • In fase difensiva è utile quantificare e documentare il valore reale dei beni trasferiti (perizie, inventari, documentazione contabile) e dimostrare eventuali pagamenti o l'effettivo esito della cessione, perché la Corte valuta la congruenza tra quanto pattuito nel contratto e la realtà economica emersa.

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