Cassazione Civile, Ordinanza n. 17385/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle società ricorrenti. In mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese del giudizio, richiamando il potere discrezionale previsto dall'art. 391, comma 1, c.p.c. Non vi è stata quindi decisione sui sei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre processi verbali di rettifica e constatazione di illeciti doganali relativi a bollette doganali. In primo grado le società avevano ottenuto l'accoglimento del ricorso; in appello l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva ottenuto un accoglimento solo parziale. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Successivamente, però, hanno depositato una nota con cui hanno comunicato di aver pagato i diritti doganali relativi alle bollette oggetto dei verbali impugnati e hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come base del potere discrezionale di compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità in presenza di rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della rinuncia da parte dell'intimato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, pur in assenza di accettazione della controparte, quando l'atto di rinuncia sia validamente depositato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 391, comma 1, c.p.c.
Come è indicizzato
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