Cassazione Penale, Sentenza n. 43731/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 24/04/2024 che aveva confermato la condanna per plurimi reati (furti e ricettazione aggravati, evasione dagli arresti domiciliari). Il ricorrente deduce due motivi principali: 1) manifesta illogicità della motivazione e omissione nell'esaminare la richiesta di rinnovazione istruttoria in relazione al capo 4 (furto dello zaino denunciato da Simona Cavazza), con rilievo sulla discordanza tra la borsa fotografata e lo zaino descritto dalla persona offesa; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con sensibile discostamento dal minimo edittale e motivazione generica basata su gravità e precedenti. Inoltre è stata rappresentata la sopravvenuta remissione di querela da parte delle persone offese, accettata dall'imputato, con conseguente estinzione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che le persone offese avevano rimesso la querela e l'imputato aveva accettato la remissione. Ha dichiarato l'estinzione dei reati per remissione di querela (capi indicati nel provvedimento) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi estinti. Ha inoltre annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio con riferimento ai restanti capi (capi 5 e 6, evasione), disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in quanto non era possibile provvedere ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. quando la pena era stata determinata in continuazione rispetto a reato estinto.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla remissione di querela
SU 25/02/2004, Chiasserini, Rv 227681-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326-01
La remissione di querela, se intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione e purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, estingue il reato e il giudice di legittimità deve dichiararne l'estinzione
art. 620, lett. l, cod. proc. pen.
Quando la determinazione della pena è avvenuta in continuazione con reato poi estinto, la Corte di Cassazione non può rideterminare il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 e deve trasmettere gli atti al giudice di merito per la nuova determinazione
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato anche dopo il deposito del ricorso per cassazione se è stata effettuata e accettata regolarmente e il ricorso è tempestivo; la Cassazione deve dichiarare l'estinzione.
- Se i reati estinti costituivano la base per la determinazione della pena in continuazione, la Corte di Cassazione non può ricalcolare direttamente la pena: deve rinviare gli atti al giudice di merito per la rideterminazione.
- L'omissione di affrontare una richiesta di rinnovazione istruttoria (es. escussione della persona offesa) e la presenza di motivazioni contraddittorie o apparenti possono costituire vizio di motivazione, ma l'estinzione del reato può rendere irrilevante la decisione sul merito di quel capo.
- La motivazione che giustifica un aumento della pena rispetto al minimo edittale deve indicare elementi concreti e specifici; riferimenti generici a 'gravità' o ai precedenti non sono sufficienti.
- In casi similari è opportuno verificare tempestivamente la presenza di remissioni di querela e, se intervenute, richiedere la loro acquisizione agli atti poiché incidono immediatamente sulla procedibilità e sull'esito del giudizio
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