Cassazione Civile, Ordinanza n. 22901/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa del Comune di Biccari per omessa dichiarazione e omesso versamento dell'ICI per gli anni d'imposta 2009 e 2010, relativa a un impianto eolico composto da sei aerogeneratori situato nel territorio comunale. La società contribuente aveva impugnato l'avviso/pretesa innanzi al giudice tributario, ma la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione la società proponeva quattro motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati nel dettaglio; emerge però che, prima della decisione, la società incorporante ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di avere conciliato la lite con l'ente impositore. La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda quindi non il merito della pretesa tributaria, ma l'efficacia processuale della rinuncia al ricorso e le conseguenze della sua mancanza di forma/m mandato speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che l'atto depositato dalla società incorporante, pur qualificato come rinuncia al ricorso, non era assistito dal mandato speciale richiesto dall'art. 390, comma 2, c.p.c., poiché la procura in calce al ricorso conferiva solo "ogni ampia facoltà di legge" e non autorizzava specificamente la rinuncia agli atti o alla pretesa. Tuttavia tale dichiarazione, pur inefficace a produrre l'estinzione del processo per rinuncia, ha evidenziato la sopravvenuta cessazione dell'interesse della ricorrente a coltivare l'impugnazione, anche in ragione dell'avvenuta conciliazione della lite. Le spese di legittimità sono state compensate tra le parti per l'accordo transattivo intervenuto. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso richiede un mandato speciale; una procura generica che attribuisca "ogni ampia facoltà di legge" non basta a legittimare l'atto di rinuncia.
La rinuncia priva dei requisiti formali non produce l'estinzione del processo, ma può comunque rivelare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La mancanza del mandato speciale impedisce alla rinuncia di spiegare l'effetto estintivo tipico.
Massime di principio
- Per compiere validamente la rinuncia al ricorso per cassazione è necessario un mandato speciale; una clausola generica nella procura non è sufficiente.
- Se la rinuncia al ricorso non è validamente conferita, essa non determina l'estinzione del giudizio, ma può comunque comportare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando risulti cessata la materia del contendere.
- La conciliazione della lite intervenuta in corso di giudizio può far venir meno l'interesse della parte alla prosecuzione dell'impugnazione, legittimando una declaratoria di inammissibilità.
- Quando la causa di inammissibilità sopravviene per effetto di una successiva composizione della lite, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- Le spese di legittimità possono essere compensate in presenza di un accordo transattivo tra le parti.
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