Cassazione Penale, Ordinanza n. 14628/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di primo grado, definito con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata applicata all'imputato la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse motivato sulle ragioni per le quali non aveva prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ratificare l'accordo, e che il controllo giudiziale fosse stato solo apparente, in violazione del dovere di verificare l'assenza di cause evidenti di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non rientrava tra quelli per i quali, dopo la modifica normativa, è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. La decisione richiama il nuovo art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso solo per specifici vizi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la doglianza riguardava il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e il preteso difetto di motivazione del controllo del giudice, il ricorso è stato ritenuto estraneo ai casi ammessi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come parametro del ricorso per erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come parametro del ricorso per vizio di motivazione.
invocato dalla difesa come dovere del giudice di prosciogliere l'imputato quando emerga l'evidenza della causa di non punibilità o di proscioglimento.
consente la trattazione de plano dell'impugnazione nei casi previsti dalla legge.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
richiamata quale legge che ha modificato la disciplina processuale rilevante.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla disciplina speciale sul patteggiamento, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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