Cassazione Penale, Ordinanza n. 14355/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, già riqualificato rispetto all'originaria imputazione ex artt. 624 e 625 nn. 2 e 6 c.p. in furto ex artt. 624 e 625 nn. 4 e 7 c.p. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., assumendo che la valutazione di merito fosse carente o non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa alla Corte di cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e immune da vizi logici o giuridici. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. risultava già riconosciuta e che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato in relazione al valore non minimo della cosa sottratta e agli altri elementi ritenuti rilevanti dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma base del furto, richiamata per la condanna confermata in appello.
Circostanze aggravanti del furto contestate nella forma riqualificata della imputazione.
Originaria contestazione poi riqualificata dal giudice di merito.
Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, invocata in ricorso ma ritenuta già riconosciuta.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la rilettura del compendio probatorio è riservata al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se presenti vizi logici o giuridici effettivi; non è consentito sostituire al ragionamento del giudice una diversa ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va esclusa o riconosciuta sulla base della concreta consistenza del bene sottratto; se il bene ha valore non minimo, il diniego può essere congruamente giustificato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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