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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43505/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 7 novembre 2022 per i reati di associazione mafiosa con ruolo verticistico e reati in materia di armi. Il ricorrente, tramite tre motivi, deduce: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. per presunta assenza di gravi indizi sul ruolo di capo/promotore del sodalizio; contesta la discrepanza con una precedente condanna definitiva che lo aveva qualificato come semplice partecipante; (2) carenza di motivazione quanto alla gravità indiziaria sui reati in materia di armi (capi B e C), lamentando che il Tribunale si è limitato a rinviare alla "lettura delle conversazioni" senza una valutazione autonoma; (3) violazione dell'art. 271, comma 1-bis c.p.p. con riferimento all'inutilizzabilità di intercettazioni e alla mancata autorizzazione alla "remotizzazione" delle attività di trasmissione dati oltre all'ascolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi 1 e 3 (li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili): ha confermato che la valutazione del Tribunale del riesame, basata sul complesso di intercettazioni e sulle risultanze investigative, era argomentata e rientrava nel giudizio di merito non sindacabile in cassazione. Ha, invece, accolto il secondo motivo relativo alla carenza di motivazione circa la gravita' indiziaria per i reati in materia di armi: l'ordinanza impugnata si è limitata a rinviare alla lettura delle conversazioni senza fornire una valutazione autonoma e ragionata sugli elementi indicati dalla difesa. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente ai capi B e C e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio su tali capi, lasciando in vigore la conferma della custodia per i restanti capi.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento di riesame della misura cautelare; il Tribunale del riesame è stato investito ai sensi di questa disposizione e la Corte ne ha richiamato le competenze (compreso il rinvio ai sensi del comma 7).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione al requisito dei "gravi indizi" per la contestazione di ruolo apicale; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficienti a scalfire la valutazione indiziaria del giudice del riesame quando questa è logicamente argomentata.

  • art. 271, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Invocata dalla difesa in tema di modalità di intercettazione (remotizzazione e trasmissione dati) e di inutilizzabilità di captazioni; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure ripetute in cassazione rispetto alla motivazione già fornita dal Tribunale.

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione autonoma del giudice sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi per ciascuna contestazione; la Corte ha applicato questo principio per censurare la motivazione insufficiente del Tribunale in relazione ai reati in materia di armi.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio; la cancelleria dovrà curare gli adempimenti di rito previsti.

Massime di principio

  • La conferma di una misura cautelare basata su un ampio compendio di intercettazioni e attività investigative, se accompagnata da motivazione logica e coerente, è tipicamente valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
  • Il Tribunale del riesame deve fornire una motivazione specifica e autonoma per ciascun capo di imputazione: il mero rinvio alla "lettura" delle intercettazioni senza spiegare perché esse integrano i profili di gravita' indiziaria è insufficiente e può determinare l'annullamento parziale.
  • Le eccezioni sull'inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi formali (es. modalità di remotizzazione) devono essere articolate in modo puntuale e confrontate con la motivazione di merito; se già esaminate e rigettate dal giudice del riesame, la loro riproposizione generica in Cassazione è inammissibile o manifestamente infondata.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare l'attendibilità o il significato probatorio delle intercettazioni quando il giudizio di merito sia logicamente argomentato; può, invece, verificare la correttezza formale e la completezza della motivazione, annullando le decisioni che siano apodittiche su punti specifici.
  • In procedimenti cautelari, quando più capi di imputazione sono coinvolti, è possibile l'annullamento parziale con rinvio: le carenze motivazionali vanno valutate capo per capo, e il rinvio riguarda solo le parti affette da vizio.

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