Cassazione Penale, Sentenza n. 43505/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 7 novembre 2022 per i reati di associazione mafiosa con ruolo verticistico e reati in materia di armi. Il ricorrente, tramite tre motivi, deduce: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. per presunta assenza di gravi indizi sul ruolo di capo/promotore del sodalizio; contesta la discrepanza con una precedente condanna definitiva che lo aveva qualificato come semplice partecipante; (2) carenza di motivazione quanto alla gravità indiziaria sui reati in materia di armi (capi B e C), lamentando che il Tribunale si è limitato a rinviare alla "lettura delle conversazioni" senza una valutazione autonoma; (3) violazione dell'art. 271, comma 1-bis c.p.p. con riferimento all'inutilizzabilità di intercettazioni e alla mancata autorizzazione alla "remotizzazione" delle attività di trasmissione dati oltre all'ascolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi 1 e 3 (li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili): ha confermato che la valutazione del Tribunale del riesame, basata sul complesso di intercettazioni e sulle risultanze investigative, era argomentata e rientrava nel giudizio di merito non sindacabile in cassazione. Ha, invece, accolto il secondo motivo relativo alla carenza di motivazione circa la gravita' indiziaria per i reati in materia di armi: l'ordinanza impugnata si è limitata a rinviare alla lettura delle conversazioni senza fornire una valutazione autonoma e ragionata sugli elementi indicati dalla difesa. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente ai capi B e C e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio su tali capi, lasciando in vigore la conferma della custodia per i restanti capi.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento di riesame della misura cautelare; il Tribunale del riesame è stato investito ai sensi di questa disposizione e la Corte ne ha richiamato le competenze (compreso il rinvio ai sensi del comma 7).
Richiamata dalla difesa in relazione al requisito dei "gravi indizi" per la contestazione di ruolo apicale; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficienti a scalfire la valutazione indiziaria del giudice del riesame quando questa è logicamente argomentata.
art. 271, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Invocata dalla difesa in tema di modalità di intercettazione (remotizzazione e trasmissione dati) e di inutilizzabilità di captazioni; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure ripetute in cassazione rispetto alla motivazione già fornita dal Tribunale.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione autonoma del giudice sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi per ciascuna contestazione; la Corte ha applicato questo principio per censurare la motivazione insufficiente del Tribunale in relazione ai reati in materia di armi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio; la cancelleria dovrà curare gli adempimenti di rito previsti.
Massime di principio
- La conferma di una misura cautelare basata su un ampio compendio di intercettazioni e attività investigative, se accompagnata da motivazione logica e coerente, è tipicamente valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
- Il Tribunale del riesame deve fornire una motivazione specifica e autonoma per ciascun capo di imputazione: il mero rinvio alla "lettura" delle intercettazioni senza spiegare perché esse integrano i profili di gravita' indiziaria è insufficiente e può determinare l'annullamento parziale.
- Le eccezioni sull'inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi formali (es. modalità di remotizzazione) devono essere articolate in modo puntuale e confrontate con la motivazione di merito; se già esaminate e rigettate dal giudice del riesame, la loro riproposizione generica in Cassazione è inammissibile o manifestamente infondata.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare l'attendibilità o il significato probatorio delle intercettazioni quando il giudizio di merito sia logicamente argomentato; può, invece, verificare la correttezza formale e la completezza della motivazione, annullando le decisioni che siano apodittiche su punti specifici.
- In procedimenti cautelari, quando più capi di imputazione sono coinvolti, è possibile l'annullamento parziale con rinvio: le carenze motivazionali vanno valutate capo per capo, e il rinvio riguarda solo le parti affette da vizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43328/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43330/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43332/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43333/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43334/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43336/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →