Cassazione Civile, Ordinanza n. 08742/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
Un pensionato aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui la quota B del trattamento era stata calcolata applicando un limite massimo alla media delle retribuzioni giornaliere pensionabili, con conseguente richiesta di ricalcolo della base di computo e di liquidazione dei supplementi di pensione secondo l'importo lordo mensile indicato in ricorso. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che per la quota B dei lavoratori dello spettacolo il massimale da applicare non fosse quello generale richiamato dalla Corte territoriale, ma quello specificamente previsto per i trattamenti ENPALS dall'art. 12, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, pari a lire 315.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 e per gli iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si considerano, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha ritenuto che tale limite non sia stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, e che il sistema sia sorretto dalla necessità di bilanciare l'esigenza di trattamenti pensionistici adeguati con quella di mantenere l'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla norma continua ad applicarsi nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
La modifica normativa richiama e conferma il sistema del massimale specifico per i trattamenti ENPALS, che resta operativo nel calcolo della pensione.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
La disposizione non elimina il tetto specifico della retribuzione giornaliera pensionabile, ma va coordinata con esso; l'aliquota di rendimento del 2% opera sino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto dall'INPS per violazione di legge.
Massime di principio
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo deve applicarsi il limite massimo specifico previsto dalla disciplina ENPALS, anche per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, salvo espressa abrogazione legislativa.
- Il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile non può considerarsi abrogato per incompatibilità solo perché sopravviene una disciplina generale sulla quota B, se le due disposizioni sono tra loro coordinabili.
- Nel sistema previdenziale, l'interpretazione delle norme sul calcolo della pensione deve tenere conto del necessario bilanciamento tra adeguatezza del trattamento pensionistico e sostenibilità economico-finanziaria dell'ente.
- Quando la Corte di cassazione ritiene fondato il motivo di violazione di legge su un criterio di calcolo pensionistico, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame conforme al principio enunciato.
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