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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22289/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna una sentenza di merito che lo ha ritenuto responsabile di un tentativo di estorsione, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della perizia psichiatrica disposta in appello, sostenendo una diversa lettura degli esiti peritali e l'incidenza del disturbo psichico sulla capacità di intendere e di volere; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere ricondotto alla violenza privata o alla minaccia e non al tentativo di estorsione; 3) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge per l'omessa applicazione di pene sostitutive. La Corte rileva che i primi due motivi sono inammissibili perché tendono a sollecitare una rivalutazione del merito e, quanto alla riqualificazione giuridica, introducono una questione non specificamente dedotta in appello; i motivi sulle attenuanti generiche e sulle pene sostitutive sono ritenuti manifestamente infondati, poiché la motivazione della sentenza di merito è congrua e lineare, con espresso richiamo sia al disturbo di personalità non incidente sull'imputabilità sia ai precedenti specifici dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rileva che la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logici sia nella valutazione della perizia psichiatrica sia nel diniego delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive; la censura sulla qualificazione giuridica è inoltre generica e non previamente dedotta in appello.

Norme richiamate

  • artt. 56, 629 c.p.

    richiamati come base della qualificazione del fatto come tentativo di estorsione; la diversa riqualificazione prospettata dalla difesa è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché generica e non proposta in appello

  • art. 610 c.p.

    invocato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto, ma la censura è stata ritenuta priva di adeguato supporto argomentativo

  • art. 612 c.p.

    invocato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto, ma la censura è stata ritenuta priva di adeguato supporto argomentativo

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per le circostanze attenuanti generiche; la motivazione del diniego/valutazione è stata ritenuta congrua

  • art. 20-bis d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150

    richiamato in tema di pene sostitutive; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione discrezionale del giudice di merito, che ha escluso la sostituzione

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    citata per ribadire il limite del giudizio di legittimità, che non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito

  • Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01

    citata per affermare che una questione non dedotta nei motivi di appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo specifica contestazione dell'incompletezza o inesattezza del riepilogo svolto nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle risultanze peritali o probatorie, né sostituire la propria lettura degli elementi di fatto a quella motivatamente compiuta dal giudice di merito.
  • La censura che contesti la qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica, argomentata e previamente devoluta in appello; in difetto, è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il disturbo psichico dell'imputato non rileva automaticamente ai fini dell'esclusione o diminuzione dell'imputabilità: occorre che sia accertato un livello psicopatologico idoneo a incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo in presenza di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; se il giudice di merito valorizza elementi come precedenti specifici e caratteristiche del fatto, la valutazione è insindacabile.
  • La scelta di applicare o meno pene sostitutive è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione coerente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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