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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10438/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15/10/2024 che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 12/09/2024. La ricorrente era indagata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 - capo A) e per acquisti di droghe destinati alla cessione a terzi (capo 40), con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è fondato su tre motivi: 1) censura della valutazione probatoria e della considerazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni, ritenute insufficienti a provare l'intraneità della ricorrente al sodalizio; 2) richiesta di riqualificazione della condotta di acquisto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità) in quanto si tratterebbe di acquisti modesti e temporaneamente ristretti; 3) vizio per mancato esame della memoria difensiva depositata nel corso del riesame (art. 309 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura impugnatoria mirasse in realtà a una diversa rivalutazione delle risultanze (valutazione di merito), non sindacabile in sede di legittimità, richiamando la giurisprudenza che qualifica l'interpretazione delle intercettazioni come questione di fatto e che riconosce pieno valore probatorio alle dichiarazioni emerse da intercettazioni autorizzate. Sul secondo motivo ha rilevato la carenza di interesse alla riqualificazione ai fini del riesame, posto che la custodia cautelare si fondava anche sulla contestazione associativa, idonea a sorreggere la misura, e ha richiamato i criteri per valutare la non riconoscibilità della lieve entità se la condotta è inserita nella gestione stabile di una piazza di spaccio. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: la memoria non conteneva elementi nuovi e decisivi non già valutati dal giudice del riesame. Conseguentemente il ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico sugli stupefacenti, art. 74

    Articolazione della fattispecie associativa in materia di stupefacenti: la Corte conferma che la sussistenza della associazione e la gravità indiziaria attinente sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo vizi di diritto.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico sugli stupefacenti, art. 73

    Il comma 5 contempla la derubricazione per fatto di lieve entità, ma la Corte ricorda che la valutazione deve considerare non solo la quantità singola ma l'organizzazione, la ripetizione, la rete e la capacità di azione: la gestione stabile di piazze di spaccio ostacola il riconoscimento della lieve entità.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Regole sul riesame e sulla valutazione delle memorie difensive: l'omessa valutazione della memoria determina nullità solo se essa contiene deduzioni nuove, autonome e decisive; qui la memoria non ha apportato elementi inediti.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Riguarda la necessità di elementi di corroborazione per alcune prove: la Corte ribadisce che dichiarazioni emerse da intercettazioni regolarmente autorizzate hanno pieno valore probatorio e non richiedono la corroborazione prevista da tale disposizione quando interpretate correttamente come prova.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese e la possibile condanna al versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato in euro 3.000,00 la somma dovuta.

  • Cass. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sentenza Sebbar)

    Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio intercettato (anche criptico) è questione di fatto rimessa al giudice di merito; le dichiarazioni registrate in intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non richiedono ulteriori elementi di corroborazione.

  • Cass. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Richiama il principio che la rivalutazione delle risultanze processuali appartiene al giudice di merito e che la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra vizio di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione di merito: le censure che mirano solo a una diversa lettura delle prove (es. intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) sono inammissibili salvo profili di diritto o vizi motivazionali specifici.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni auto/etero-accusatorie regolarmente ottenute hanno pieno valore probatorio; la loro interpretazione è questione di fatto demandata al giudice del merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto alla fattispecie di 'lieve entità' (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) può essere priva di interesse nel giudizio cautelare quando la misura si regge anche su una contestazione associativa che giustifica la custodia cautelare; inoltre la valutazione della lieve entità deve considerare la capacità di azione del soggetto, la rete, la ripetizione e l'organizzazione, non solo la quantità singola.
  • L'omessa considerazione di una memoria difensiva dal giudice del riesame rileva solo se la memoria contiene elementi nuovi, specifici e decisivi non già dedotti in precedenza; mere riproposizioni o approfondimenti non determinano l'annullamento del provvedimento.
  • Impugnare una misura cautelare per ottenere un vantaggio pratico richiede che la censura possa incidere concretamente sui presupposti o sulla natura della misura (es. esclusione di circostanze aggravanti, diversa qualificazione che influisca sulla sussistenza delle esigenze cautelari); altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

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