Cassazione Civile, Ordinanza n. 18136/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento notificata per IRAP e IRES relative all'anno d'imposta 2007 a una società poi dichiarata fallita, cartella impugnata dalla contribuente sul presupposto di beneficiare delle misure di sospensione e proroga dei termini previste dalla L. n. 44/1999 per le vittime di estorsione o usura. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo che, poiché gli adempimenti fiscali relativi al 2007 scadevano nel 2008, alla data della notifica del 12 agosto 2011 non fosse ancora spirato il triennio di proroga. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, L. n. 44/1999, sostenendo che l'evento lesivo era stato accertato nel 2003 e che, quindi, solo gli adempimenti fiscali dell'anno 2004 potevano godere della proroga triennale; contestava inoltre che la CTR avesse omesso di verificare se vi fosse stato un ulteriore evento lesivo nel 2007 idoneo a far operare la proroga per le scadenze dell'anno 2008, attribuendo ai pareri favorevoli del Prefetto un rilievo giuridico non previsto dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati. Ha osservato che la motivazione della CTR, fondata sui pareri prefettizi e sul mero riferimento all'annualità 2008, non chiariva se la società fosse stata effettivamente vittima di estorsione o usura nell'anno 2007, circostanza decisiva per stabilire se i termini degli adempimenti fiscali oggetto della cartella, scadenti nell'anno successivo, fossero coperti dalla proroga prevista dalla L. n. 44/1999 al momento della notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni
La proroga triennale opera solo per gli adempimenti fiscali la cui scadenza ricada entro un anno dalla data dell'evento lesivo, sicché occorre verificare in concreto l'esistenza e la collocazione temporale dell'evento lesivo rispetto alle scadenze fiscali contestate.
La sospensione dei termini ... ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale
Il parere prefettizio rileva quale presupposto procedurale dell'efficacia della sospensione, ma non sostituisce l'accertamento del necessario collegamento temporale tra evento lesivo e termini fiscali prorogabili.
Richiamato come norma che individua le vittime di attività estorsive.
Richiamato come norma che individua le vittime di usura.
Massime di principio
- La proroga dei termini fiscali prevista per le vittime di estorsione o usura richiede un accertamento concreto dell'evento lesivo e della sua collocazione temporale rispetto alle scadenze degli adempimenti, non essendo sufficiente un generico richiamo al beneficio.
- I pareri favorevoli del Prefetto incidono sull'efficacia della sospensione, ma non possono essere valorizzati come sostitutivi del presupposto sostanziale dell'evento lesivo previsto dalla legge.
- Quando il giudice di merito fonda l'annullamento della cartella su un presupposto temporale non verificato in modo chiaro, la motivazione è censurabile e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame dei fatti decisivi.
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