Cassazione Civile, Ordinanza n. 14866/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 14866/2022, aggiungendo dopo la condanna alle spese la formula "con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, dichiaratisi antistatari". Il provvedimento conferma che l'omissione della distrazione delle spese è emendabile tramite il procedimento di correzione degli errori materiali.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale avviato d'ufficio, su sollecitazione dei controricorrenti del giudizio definito con ordinanza della Cassazione n. 14866/2022. Nel provvedimento originario la Corte aveva respinto il ricorso del Ministero della giustizia e lo aveva condannato alle spese, ma aveva omesso di inserire nel dispositivo la distrazione delle spese in favore dei difensori dei controricorrenti, i quali avevano espressamente formulato l'istanza di distrazione nel controricorso e si erano dichiarati antistatari. I richiedenti hanno quindi chiesto la correzione dell'ordinanza, limitatamente a tale omissione. La Corte ha verificato la regolare instaurazione del contraddittorio nel procedimento di correzione e ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese integri un errore correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non un vizio da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione può essere utilizzato per emendare l'omissione nel dispositivo relativa alla distrazione delle spese.
È il rimedio processuale applicabile, in assenza di diversa previsione, per correggere l'errore materiale consistente nell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Richiamato come norma di redazione del documento informatico della decisione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata tempestivamente formulata dal difensore dichiaratosi antistatario, integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma; pertanto la sua mancata trascrizione nel dispositivo non richiede un mezzo di impugnazione ordinario, ma può essere corretta come omissione materiale.
- Nel procedimento di correzione promosso d'ufficio, il contraddittorio è regolarmente instaurato quando la data dell'adunanza camerale sia comunicata alle parti interessate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →