Cassazione Penale, Sentenza n. 02300/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione di norme processuali deducendo che l'atto di citazione indicava come data di comparizione il 6 ottobre 2024, mentre il Giudice di pace, su richiesta del pubblico ministero, aveva fissato la comparizione al 10 ottobre 2024 e la prima udienza si è effettivamente tenuta il 10 ottobre 2024. I ricorrenti lamentavano che l'errata indicazione della data nell'atto introduttivo aveva impedito agli imputati di intervenire e di esercitare il diritto di difesa e costituiva omessa citazione ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo meritevole. Ha accertato che l'atto di citazione conteneva una data diversa da quella indicata dal giudice e che non risultava alcun provvedimento formale di differimento: la prima udienza si è svolta il 10 ottobre 2024 (data comunicata dal giudice) ma l'atto notificato riportava il 6 ottobre 2024. La Corte ha richiamato il principio per cui l'inesatta indicazione della data di comparizione nell'atto introduttivo, se idonea a creare assoluta incertezza sulla data effettiva e ad impedire l'intervento dell'imputato, equivale all'omessa citazione e determina nullità assoluta degli atti. Ha inoltre precisato che tale nullità è insanabile e che la presenza del difensore all'udienza non è idonea a sanare l'errore quando l'imputato non poteva ragionevolmente ricavare la data corretta dall'atto né era tenuto a consultare la cancelleria. Per questi motivi ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Atri in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98
Norma sostanziale richiamata quale titolo di responsabilità penale contestata agli imputati; la decisione d'appello/di merito aveva accertato tale violazione, poi annullata per vizi di citazione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'errata indicazione della data di comparizione possa costituire "omessa citazione" se impedisce l'intervento dell'imputato, configurando una causa di nullità assoluta
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Conseguenza della nullità assoluta prevista quale sanzione dell'omessa citazione; la Corte ha applicato questa disposizione per annullare la sentenza
Richiamata quale norma procedurale in base alla quale il pubblico ministero aveva avanzato la richiesta di indicazione del giorno della comparizione, rilevando la discrepanza tra la data indicata dal giudice e quella riportata nell'atto
art. 20, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 274/00
Citato nella doglianza difensiva come normativa pertinente alla notificazione e comunicazioni procedimentali; la Corte lo menziona nel contesto delle doglianze sulla citazione
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato (inosservanza di norme processuali); la Corte ha dato corso all'accertamento dell'error in procedendo e ha ritenuto fondata la censura relativa alla nullità per omessa/errata citazione
Massime di principio
- L'errata indicazione della data di comparizione nell'atto introduttivo può equivalere a "omessa citazione" (art. 178 c.p.p.) e determinare nullità assoluta quando l'errore è tale da creare assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza e impedire l'intervento dell'imputato.
- La nullità per omessa citazione è insanabile quando l'imputato non poteva ragionevolmente ricavare la data corretta dall'atto notificato; non è sufficiente la semplice presenza del difensore in udienza a sanare il vizio se l'imputato è stato effettivamente impedito d'intervenire.
- Non causa nullità l'errore nella data della citazione se l'errore è agevolmente riconoscibile dal contesto dell'atto e non idoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva; va valutata la concreta possibilità per l'imputato di accorgersi dell'errore senza oneri ingiustificati.
- In presenza di discrepanze tra la data fissata dal giudice e quella riportata nell'atto di citazione, occorre verificare l'esistenza di un provvedimento formale di differimento o di comunicazioni che possano ragionevolmente informare gli imputati; in assenza di tali elementi il vizio rende annullabile la sentenza.
- In casi analoghi, la soluzione praticabile è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio quando la nullità risulti assoluta e insanabile; ove possibile, gli operatori possono valutare misure di regolarizzazione formale antecedenti alla celebrazione dell'udienza per evitare la nullità.
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