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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18910/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354 proposto da Ferdinando Cimato avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 26/05/2022. La questione riguardava la legittimità della limitazione, per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, della possibilità di cucinare (uso di fornelletto a gas e stoviglie) solo in determinate fasce orarie (7:00-20:00 nella casa circondariale di Viterbo). Il Ministero ha censurato la decisione del Tribunale ritenendo legittimo l'esercizio della potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e giustificata la differenziazione in ragione delle peculiari esigenze del regime differenziato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso del Ministero fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio. La Corte di legittimità ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui la regolamentazione amministrativa che individua fasce orarie per la cottura dei cibi da parte dei detenuti al 41-bis è sindacabile in sede giurisdizionale se, e nella misura in cui, tale regolamentazione realizzi una differenziazione ingiustificata e sostanzialmente vessatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguate e plausibili le ragioni organizzative e di sicurezza addotte dall'Amministrazione (presidio del personale, riduzione dei rischi nelle ore notturne, salubrità degli ambienti, presenza dei detenuti in celle singole nel regime 41-bis), così da escludere carattere discriminatorio o afflittivo della limitazione oraria.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 35-bis

    Norma procedurale relativa al reclamo avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza; utilizzata come titolo del procedimento oggetto di impugnazione

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis

    Disciplina il regime detentivo differenziato per particolari detenuti; la giurisprudenza e la Corte interpretano i limiti delle misure accessorie in modo da evitare che il regime ripristini afflittività superiore rispetto al trattamento ordinario

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 13, comma 4

    il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria poteri regolamentari sull'autorizzazione alla cottura; la Corte riconosce tale potestà ma ne limita l'esercizio quando la regolamentazione determini, senza adeguate ragioni, una maggiore afflittività per i detenuti al 41-bis rispetto ai detenuti comuni

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte, di una norma che imponeva l'assoluta impossibilità di cuocere cibi per i detenuti al 41-bis; da questa pronuncia deriva il principio che non si può ripristinare, tramite regolamenti interni, maggiore afflittività criminalizzata dalla Corte

  • Giurisprudenza di legittimità (esempi: Cass. Sez. 1, n. 4030/2020; n. 36940/2022; n. 38401/2022 e successive)

    La giurisprudenza ha stabilito che le fasce orarie per la cottura, pur essendo in linea di principio mera regolamentazione, sono sindacabili se la differenziazione rispetto ai detenuti comuni non è accompagnata da ragioni concrete e apprezzabili; il parametro di confronto è il trattamento dei detenuti comuni nello stesso istituto

Massime di principio

  • La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi da parte di detenuti al 41-bis è legittima se fondata su ragioni organizzative, di sicurezza o di salubrità specifiche e documentabili; non è illegittima per il mero fatto di essere diversa da quella prevista per i detenuti comuni
  • Il parametro di legittimità è il confronto con il trattamento riservato ai detenuti comuni presso lo stesso istituto: una differenziazione è censurabile se priva di giustificazioni e suscettibile di accrescere l'afflittività del regime speciale
  • La Corte e la magistratura di sorveglianza possono sindacare le scelte organizzative dell'Amministrazione quando queste producano effetti discriminatori o arbitrari; la sindacabilità riguarda non la mera esistenza di fasce orarie, ma l'assenza di ragioni apprezzabili che le giustifichino
  • Argomentazioni rilevanti a giustificazione della limitazione oraria includono: carenza organica del personale nelle ore notturne, necessità di evitare concentrazione di fumi/odori in celle multiple, preservazione della salubrità e rispetto delle attività trattamentali
  • Se l'Amministrazione fornisce motivazioni plausibili e pertinenti, il giudice è tenuto a ritenere legittima la differenziazione e ad annullare l'ordinanza che l'avesse ritenuta discriminatoria senza adeguata analisi
  • In casi analoghi, chi agisce in giudizio dovrà valutare e documentare sia le ragioni organizzative addotte dall'Amministrazione sia l'eventuale impatto discriminatorio rispetto ai detenuti comuni, ponendo a confronto le concrete condizioni detentive nello stesso istituto

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