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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18586/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di evasione escludendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello non avesse valutato correttamente i presupposti della particolare tenuità, fornendo che l'allontanamento era stato breve e giustificato (si era recato presso l'abitazione di un vicino e i carabinieri erano arrivati alle 20:22 mentre il vicino era uscito alle 20:25) e lamentando che eventuali dubbi dovessero essere risolti a suo favore.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che ha escluso la particolare tenuità in presenza di molteplici elementi di fatto: il fatto era avvenuto in epoca ravvicinata rispetto all'adozione della misura cautelare, l'imputato si era recato presso l'abitazione di altro soggetto senza effettiva giustificazione, aveva fornito una spiegazione risultata falsa (mancanza di acqua e inutilizzabilità dei servizi igienici) e il luogo era ubicato in un edificio vicino (quindi l'allontanamento non era irrilevante sotto il profilo spaziale). Inoltre la condotta si era svolta in violazione dei divieti di spostamento vigenti nell'aprile 2020 per l'emergenza pandemica, elemento considerato indicativo della propensione a non rispettare prescrizioni. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tali valutazioni di fatto spettino al giudice di merito e non emergessero profili di manifesta illogicità o contraddittorietà che giustificassero la riforma. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza pronunciata il 26 marzo 2024.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata applicata considerando i parametri richiesti (valutazione della gravità e della offensività del fatto, della personalità e della condotta dell'agente). La Corte ha ritenuto che la sussistenza di più elementi fattuali (temporalità ravvicinata rispetto a misure cautelari, mancanza di giustificazione, dichiarazioni false, violazione delle prescrizioni anti-pandemia e non marginalità spaziale dell'allontanamento) escludesse la manifesta tenuità e quindi l'applicazione della causa di non punibilità; la valutazione di tali elementi è rimessa al giudice di merito salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessiva di elementi concreti: brevità e scarsa offensività dell'azione, inesiguità del fatto, scarsa pericolosità sociale e comportamento soggettivo dell'autore; la mera prossimità temporale dell'intervento delle forze dell'ordine non basta se altri elementi indicano non manifesta tenuità.
  • Le valutazioni di fatto (es. durata dell'allontanamento, giustificazione o falsità delle spiegazioni, vicinanza spaziale rispetto all'abitazione) spettano al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.
  • In contestazioni legate a violazioni delle misure anti-pandemia, il rispetto o la violazione delle prescrizioni costituisce elemento rilevante per escludere la particolare tenuità, specie se indica propensione a non osservare obblighi imposti dall'ordinamento.
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità è utile fornire prove concrete e circostanziate (orari, testimonianze sul breve arco temporale, giustificazioni effettive, assenza di false dichiarazioni) che rendano manifestamente irrilevante l'offesa e la pericolosità sociale del fatto.
  • I dubbi sulla ricostruzione fattuale non sempre beneficiano automaticamente l'imputato: il principio di valutazione favorevole all'imputato si applica nei limiti in cui il giudice non abbia già compiuto una motivata valutazione dei fatti; per impugnare efficacemente è necessario dimostrare che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.

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