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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32305/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando l'esito sfavorevole per gli imputati derivante dalla sentenza di appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da due coimputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che li aveva condannati per resistenza a pubblico ufficiale. I ricorsi censuravano, da un lato, la sussistenza della responsabilità penale per il reato contestato e, dall'altro, la ritenuta recidiva. La Corte rileva che i primi motivi, relativi alla responsabilità per la resistenza a p.u., ripropongono censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua, senza confrontarsi realmente con essa, limitandosi a ribadire il dissenso difensivo. I motivi sulla recidiva, invece, sono dichiarati inammissibili perché proposti per la prima volta in Cassazione e non nel giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato oggetto della condanna confermata in appello, indicato come resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in modo meramente assertivo le stesse censure già dedotte in appello e già confutate con motivazione congrua: è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Le questioni non dedotte nei motivi di appello e formulate per la prima volta in cassazione sono inammissibili, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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