Cassazione Penale, Ordinanza n. 00577/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto alcun annullamento della sentenza impugnata, che resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: contestava la qualificazione giuridica del fatto a lui ascritto e, correlativamente, la misura del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità, osservando che la doglianza non presentava specificità né corretta correlazione con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In sostanza, il ricorso non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza di merito, limitandosi a una contestazione assertiva.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, quando non vi è correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La genericità del motivo ricorre quando manca una reale correlazione tra le ragioni della decisione e le critiche formulate in impugnazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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