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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06570/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante pubblico)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società beneficiaria di finanziamento per l’importo pagato alla banca a seguito dell’escussione della garanzia prestata, domandando anche il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, in sintesi, che il privilegio presupponesse una revoca del beneficio per specifiche cause previste dalla norma, che nel caso concreto non sarebbero state dimostrate; che la revoca, essendo intervenuta dopo il fallimento, non fosse opponibile alla massa ai sensi dell’art. 45 l.fall.; e che il credito del garante sorgesse solo con la revoca, dunque in epoca successiva alla procedura. La ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 9, commi 4 e 5, d.lgs. 123/1998, sostenendo che il privilegio si applica a tutti i crediti restitutori derivanti da interventi pubblici, anche concessi in forma di garanzia, e spetta sin dalla nascita del credito; 2) violazione degli artt. 1, 7, comma 1, e 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, contestando l’affermazione del tribunale circa la mancata prova delle ragioni di revoca, poiché la revoca era stata disposta per il mancato utilizzo effettivo del mutuo, fatto non contestato; 3) violazione dell’art. 45 l.fall. e degli artt. 1, comma 7, e 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, sostenendo che, dopo il pagamento alla banca, era sorto un autonomo credito di regresso/surroga, rispetto al quale la revoca non aveva rilievo costitutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, i tre motivi, osservando che il tribunale non si è attenuto ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sostegni pubblici alle imprese concessi anche in forma di garanzia. In particolare, la revoca del beneficio ex art. 9 d.lgs. 123/1998, nei casi di interventi di sostegno pubblico, ha natura meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto legale e non costitutiva del credito recuperatorio; il privilegio si applica anche alle garanzie pubbliche e al credito del garante che abbia pagato il finanziatore; inoltre, ai fini del privilegio, è irrilevante qualificare la pretesa come regresso o surroga. Ne è conseguito l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 5, d.lgs. n. 123/1998

    La disposizione sul privilegio si applica agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, anche quando il beneficio sia concesso in forma di garanzia; la revoca del beneficio è condizione per agire al recupero, ma non ha valenza costitutiva del credito privilegiato, che sorge ex lege con la concessione/erogazione del beneficio.

  • art. 45 l.fall.

    La Corte esclude che la revoca del beneficio, in quanto atto meramente ricognitivo, sia priva di opponibilità alla massa se intervenuta dopo l’apertura della procedura, richiamando la natura non costitutiva della revoca nei rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 123/1998.

  • art. 1 d.lgs. n. 123/1998

    Conferma l’ambito di applicazione della disciplina ai sostegni pubblici per lo sviluppo delle attività produttive, unitariamente considerati.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 123/1998

    Richiamato come norma del sistema degli interventi agevolativi, senza una specifica autonoma statuizione nel dispositivo, nell’ambito del quadro sulla revoca del beneficio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 61 l.fall.

    Richiamato nel quadro delle argomentazioni giurisprudenziali sulla non applicabilità, agli interventi di garanzia Sace, delle regole ordinarie della surroga/regresso e della disciplina concorsuale connessa.

  • art. 62 l.fall.

    Richiamato nel medesimo contesto, per escludere la pertinenza della disciplina tipica della fideiussione ordinaria rispetto al credito del garante pubblico.

Massime di principio

  • Il privilegio previsto per i crediti restitutori derivanti da interventi pubblici di sostegno alle imprese opera anche quando l’intervento sia attuato mediante concessione di garanzia pubblica, poiché la disciplina valorizza la finalità pubblicistica dell’operazione e l’unitarietà funzionale delle misure agevolative.
  • Ai fini del riconoscimento del privilegio, non è necessaria una revoca formalmente costitutiva del credito: la revoca ha natura ricognitiva del venir meno di un presupposto legale e serve a legittimare l’azione di recupero, non a creare il credito privilegiato.
  • Nel sistema del d.lgs. n. 123/1998, il credito del garante pubblico che paghi il finanziatore a seguito di escussione della garanzia sorge per effetto del pagamento ed è assistito dal privilegio previsto dalla legge, restando irrilevante la sua qualificazione in termini di regresso o surroga.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice deve verificare la spettanza del privilegio alla luce della disciplina speciale dei sostegni pubblici, senza applicare automaticamente le regole proprie della fideiussione ordinaria o i limiti della disciplina fallimentare richiamati dal tribunale di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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