Cassazione Penale, Ordinanza n. 32746/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di furto in abitazione e di plurimi episodi di ricettazione. I motivi dedotti erano tre: (1) con riguardo ai capi A), KK) e LL), denunciava erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, e 197-bis, comma 3, c.p.p., oltre a contraddittorietà e carenza di motivazione; (2) con riguardo al capo LL), lamentava violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta attività di intermediazione; (3) censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa al giudice di legittimità, e ha reputato congrua e immune da vizi logici la motivazione della Corte di appello. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che il giudice di merito aveva motivato adeguatamente valorizzando l'assenza di resipiscenza e di iniziative risarcitorie verso le persone offese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale invocata dalla difesa per contestare la valutazione probatoria sui capi di ricettazione.
Richiamato come norma processuale invocata dalla difesa in relazione alla prova e alla valutazione delle dichiarazioni nei capi A), KK) e LL).
Norma sostanziale evocata con riferimento al capo LL) per contestare la qualificazione della condotta come ricettazione e la ritenuta attività di intermediazione.
Utilizzato come parametro per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento rilevante della personalità del colpevole o del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, né l'adozione di parametri ricostruttivi alternativi più favorevoli al ricorrente rispetto a quelli scelti dal giudice di merito.
- Le censure che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio sono inammissibili quando si limitano a proporre una diversa lettura delle emergenze processuali, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione.
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche con motivazione sintetica ma congrua, valorizzando anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente, quale ad esempio la mancanza di resipiscenza o di condotte riparatorie.
Come è indicizzato
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