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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33941/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GUP che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità/indeterminatezza delle imputazioni e aveva restituito gli atti alla Procura. Il ricorso lamentava l'abnormità del provvedimento del GUP: secondo il ricorrente il giudice non poteva restituire gli atti per genericità dell'atto di accusa senza aver previamente invitato il Pubblico Ministero a integrare l'imputazione, invocando orientamenti (Sez. U. n. 5307/2007) che riservano al Giudice limiti nell'intervento e rilevando che il sistema non prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio alla stregua di un decreto che dispone il giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel corso dell'udienza preliminare il GUP aveva sollecitato il Pubblico Ministero a replicare sulla specifica eccezione delle difese relative alla genericità; il PM si è limitato a dichiarare di "non condividere la genericità" e non ha provveduto ad integrare o precisare l'imputazione. In tale situazione il GUP ha legittimamente restituito gli atti alla Procura per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale, applicando per analogia l'art. 521, comma 2, c.p.p., e adempiendo al dovere di tutela del contraddittorio e dei diritti di difesa. Pertanto il provvedimento impugnato non è stato ritenuto abnorme.

Norme richiamate

  • art. 417 lett. b) c.p.p.

    Norma sui requisiti della richiesta di rinvio a giudizio; richiamata dalla parte ricorrente per sostenere che la genericità non comporterebbe la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in astratto.

  • Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)

    Giurisprudenza che ha affermato la possibile abnormità del provvedimento di restituzione degli atti se il GUP non invita previamente il PM a precisare l'imputazione; la Corte, tuttavia, distingue il caso in cui il PM venga sollecitato e rimanga inerte o rifiuti di integrare.

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    "per il nuovo esercizio dell'azione penale"

    Richiamato in via analogica come fondamento per la restituzione degli atti al PM quando quest'ultimo, pur invitato, non integra l'imputazione, consentendo così il nuovo esercizio dell'azione penale.

  • art. 423 c.p.p.

    Norma che disciplina gli interventi del GUP nella fase preliminare; interpretata in senso estensivo come base per sollecitare il PM ad integrare l'atto imputativo prima di provvedimenti conclusivi.

  • art. 421-bis e art. 422 c.p.p.

    Richiamate come parti del quadro normativo che regolano la fase dell'udienza preliminare e l'azione del GUP nel garantire la regolarità dell'atto imputativo.

  • art. 124 c.p.p.

    Rilevato il dovere del Pubblico Ministero di integrare e aggiornare la contestazione quando richiesto; la Corte sottolinea che tale integrazione non è mera facoltà ma obbligo.

  • art. 429 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla nullità del decreto che dispone il giudizio; il GUP deve evitare di emettere un decreto dispositivo destinato a nullità per carenza dell'imputazione.

Massime di principio

  • Il Giudice dell'Udienza Preliminare ha il dovere di sollecitare il Pubblico Ministero a precisare o integrare l'atto di accusa prima di adottare provvedimenti definitivi che possano ledere il contraddittorio e i diritti di difesa.
  • Se il Pubblico Ministero, pur invitato in udienza, rimane inerte o si limita a rifiutare di integrare l'imputazione (es. dichiarando semplicemente di "non condividere" le eccezioni), il GUP può legittimamente restituire gli atti alla Procura per il nuovo esercizio dell'azione penale mediante applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, c.p.p.
  • La restituzione degli atti non è di per sé abnorme se è preceduta dalla richiesta al PM di provvedere alla integrazione e se il GUP documenta le carenze dell'atto imputativo; l'abnormità sussiste se il GUP non ha dato alcuna possibilità di integrazione al PM.
  • Il Pubblico Ministero ha l'obbligo, non la mera facoltà, di integrare e aggiornare la contestazione quando sollecitato; il suo mancato adempimento può giustificare la restituzione degli atti da parte del GUP.
  • In contenziosi simili, è essenziale per il GUP motivare le ragioni delle carenze riscontrate nell'imputazione e registrare nel verbale l'invito al PM e la sua risposta; ciò rende la restituzione degli atti compatibile con la tutela del contraddittorio.

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