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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21497/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., valorizzando i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato, deducendo violazione di legge con specifico riferimento all'applicazione della recidiva nei suoi confronti. La Corte rileva tuttavia che la censura investe la misura della pena, che era stata oggetto di accordo con la pubblica accusa ed era stata ritenuta congrua dal giudice d'appello. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile perché mira a rimettere in discussione unilateralmente un trattamento sanzionatorio liberamente concordato, non essendo prospettata l'illegalità della pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza d'appello era stata pronunciata su istanza di concordato; nell'ambito di tale procedimento l'accordo sulla pena è rilevante e non può essere unilateralmente rimesso in discussione con ricorso per cassazione, salvo il caso di illegalità della pena.

  • art. 599 c.p.p.

    Il procedimento definito ai sensi di tale norma presuppone l'accordo delle parti sulla pena e un previo pieno accertamento della responsabilità in primo grado; la pena concordata e ritenuta congrua dal giudice di appello non è censurabile dal solo imputato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile ai sensi della norma che disciplina i limiti di proponibilità/ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    La Corte richiama la precedente disciplina del patteggiamento della pena in appello, poi abrogata, per ribadire il principio secondo cui il negozio processuale liberamente stipulato non può essere unilateralmente modificato tramite ricorso, salvo illegalità della pena.

  • D.L. n. 92/2008

    È richiamato come fonte di abrogazione dell'istituto del patteggiamento della pena in appello previsto dal previgente art. 599, comma 4, c.p.p.

  • L. n. 125/2008

    È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 92/2008 che ha abrogato il previgente istituto.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con accordo sulla pena in appello, l'imputato non può contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice, salvo il caso in cui la pena sia illegale.
  • Il negozio processuale concluso tra le parti, una volta recepito nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile da chi lo ha promosso o vi ha aderito mediante ricorso per cassazione.
  • La deduzione di vizi relativi alla recidiva, quando si traduca in una contestazione della pena concordata, non è ammissibile se non si alleghi l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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