Parere n. 389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dalla Cooperativa Scuola Materna Stellina contro l’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia per l’annullamento del provvedimento in data 30 ottobre, notificato in data 2 novembre 2023 (prot. n. 321808) di rigetto dell'istanza di ammissione alle agevolazioni – Parere n. 738/2025 del 16 luglio 2025 – Correzione di errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel parere n. 738/2025 relativo al ricorso straordinario contro il diniego di ammissione a contributi a fondo perduto finanziati dall’Unione europea
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della cultura ha chiesto la correzione del parere n. 738/2025, segnalando la presenza, a pagina 3, di un periodo manifestamente estraneo al contenuto della decisione: “3. Forse questa parte non è utile e possiamo cancellarla.”, seguito da ulteriori righe fino alla frase “estinzione del processo”. La Sezione ha dovuto stabilire se tale presenza costituisse un mero errore materiale, emendabile ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a. e applicabile anche al ricorso straordinario, oppure un errore di giudizio non suscettibile di correzione.
Il parere
La Sezione ha accolto l’istanza di correzione. Ha rilevato che il periodo contestato era ictu oculi eccentrico rispetto al contenuto del parere, privo di collegamento con il resto della motivazione e riconducibile a un lapsus calami o al residuo di una precedente stesura. La sua collocazione nella mera esposizione dei fatti, anziché nelle considerazioni di diritto, ne confermava la non decisività ai fini del giudizio. È stato quindi disposto lo stralcio dal parere n. 738/2025 del periodo compreso tra il rigo 6 e il rigo 19 di pagina 3, lasciando fermo ogni altro contenuto del precedente parere.
Osservazioni
Correzione del parere n. 738/2025
È ammissibile la correzione soltanto quando l’errore o l’omissione abbia carattere materiale e non incida sulla volontà o sul giudizio del Collegio, trattandosi di svista, disattenzione o errore di calcolo.
Periodo estraneo alla stesura definitiva
Il periodo compreso tra il rigo 6 e il rigo 19 di pagina 3 deve essere espunto perché manifestamente eccentrico rispetto al contenuto del parere, privo di collegamento con esso e riconducibile a un lapsus calami o al residuo di una precedente impostazione.
Limiti della correzione
La correzione non modifica il contenuto decisorio del parere n. 738/2025, che resta fermo per ogni altra parte.
Norme richiamate
La disposizione consente la correzione degli errori materiali e, secondo la Sezione, è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- La correzione di un provvedimento è ammissibile quando l’errore consiste in una svista, disattenzione o altro errore materiale che non incide sulla volontà decisoria né sul giudizio espresso dall’organo.
- Un testo manifestamente estraneo al contenuto del provvedimento, privo di collegamento logico con la motivazione e riconducibile a un residuo di una precedente stesura, integra un errore materiale emendabile.
- La collocazione dell’errore nella parte meramente narrativa del provvedimento, anziché nella motivazione giuridica, costituisce un elemento idoneo a escluderne la decisività sul giudizio.
- L’art. 86, comma 3, c.p.a. è applicabile anche ai pareri resi nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando si tratti di correggere un errore meramente materiale.
Correzione di errore materiale in un parere sul ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato sull’istanza del Ministero della cultura volta a correggere un errore materiale contenuto nel parere n. 738/2025, relativo al ricorso straordinario proposto da una cooperativa contro Invitalia per il diniego di ammissione a contributi a fondo perduto finanziati dall’Unione europea.
Il precedente parere
Con il parere n. 738/2025 la Sezione aveva ritenuto inammissibile il ricorso straordinario, in ragione dell’incompatibilità con il rito speciale previsto per le controversie concernenti procedure amministrative finanziate con risorse del PNRR.
L’errore segnalato
Il Ministero ha rilevato che a pagina 3 del parere compariva un periodo estraneo alla decisione, comprendente la frase “3. Forse questa parte non è utile e possiamo cancellarla.” e ulteriori righe fino al riferimento all’“estinzione del processo”.
La Sezione ha verificato che il brano era manifestamente eccentrico rispetto al contenuto complessivo del parere, privo di collegamento logico con la motivazione e riconducibile a un lapsus calami o al residuo di una precedente stesura. La presenza, subito dopo, di un ulteriore paragrafo numerato “2” costituiva un ulteriore indice della natura accidentale dell’inserimento.
Criterio giuridico applicato
La correzione di errore materiale è possibile soltanto quando l’errore non incide sulla volontà o sul giudizio dell’organo decidente. Deve quindi trattarsi di una svista, disattenzione o errore di calcolo, non di un errore di giudizio.
La Sezione ha inoltre ritenuto applicabile al ricorso straordinario l’art. 86, comma 3, c.p.a., che disciplina la correzione degli errori materiali.
Decisione
L’istanza è stata accolta. È stato disposto lo stralcio dal parere n. 738/2025 del periodo compreso tra il rigo 6 e il rigo 19 di pagina 3. Ogni altra parte del precedente parere, compresa la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario, è rimasta ferma.
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