Cassazione Penale, Sentenza n. 03621/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del Tribunale di Brescia, che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio (iPhone, computer portatili, chiavette USB e altro materiale informatico) disposto dal Pubblico Ministero il 24 ottobre 2025; il PM deduceva violazione di legge (artt. 253 e 568, comma 4, c.p.p.), sostenendo la legittimità del sequestro e la proporzionalità anche in assenza di selezione basata su parole-chiave e contestando l'assenza di interesse a proporre riesame da parte dei ricorrenti per mancata allegazione di un pregiudizio effettivo alla riservatezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i ricorrenti hanno interesse a proporre riesame in quanto i dispositivi elettronici contengono di regola dati personali e sensibili; ha riconosciuto la necessità probatoria e la pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto all'accusa provvisoria, nonché la plausibilità della perimetrazione temporale estesa indicata dal PM. Tuttavia la Corte ha confermato il vizio del sequestro in relazione all'assenza di criteri di selezione del materiale informatico: il decreto del PM non ha indicato criteri specifici e circoscritti (quantitativi, qualitativi o temporali) per l'estrazione dei dati, determinando un sequestro massiccio e potenzialmente esplorativo e dunque sproporzionato. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso del PM infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato il decreto di sequestro e ordinato la restituzione dei beni e dei dati non pertinenti.
Norme richiamate
Consente il sequestro probatorio di cose pertinenti al reato; la Corte richiede che la pertinenzialità sia accompagnata da specifica idoneità dimostrativa e che il sequestro sia commisurato alla finalità probatoria, evitando masse indistinte di dati.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa all'impugnazione davanti alla Corte di cassazione dei provvedimenti in materia cautelare e di sequestro; utilizzata dal ricorrente per dedurre violazione di legge.
Attribuisce competenza al Tribunale quale giudice del riesame; richiamato in riferimento al provvedimento del Tribunale di Brescia.
Tipo di reato provvisoriamente contestato (corruzione in atti giudiziari) che giustifica l'interesse probatorio e la pertinenzialità degli strumenti indagati nel caso concreto.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari personali richiamati analogicamente per valutare la proporzionalità dei sequestri reali e probatori.
art. 258, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che esclude sequestri di masse indistinte di documenti senza specifica ragione; usato come parametro euristico per il controllo di proporzionalità.
Articolo 8 CEDU
Il sequestro di dispositivi elettronici comporta interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza; la giurisprudenza europea richiede proporzione e motivazione adeguata per l'accesso massiccio ai dati.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 7 e 8)
Tutela della vita privata, familiare e dei dati personali; richiamata per rafforzare il parametro del bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali.
Trattato sull'Unione Europea (art. 5, parr. 3 e 4) e Carta di Nizza (art. 49, par. 3, e art. 52)
Sanciscono il principio di proporzionalità quale criterio fondamentale per le ingerenze nei diritti fondamentali, invocato per giudicare la legittimità dei sequestri probatori.
Massime di principio
- L'interesse a proporre il riesame contro il sequestro di dispositivi informatici si presume, poiché tali dispositivi contengono di norma dati personali e sensibili; non è necessario dimostrare la disponibilità esclusiva dei dati per avere interesse.
- Il pubblico ministero, quando dispone il sequestro di dati informatici, deve descrivere l'oggetto della ricerca, perimetrare temporalmente l'indagine e soprattutto indicare criteri di selezione specifici e circoscritti dei dati da estrarre (parole-chiave o altri criteri ex ante), non lasciando la selezione a valutazioni esclusivamente ex post o meramente esplorative.
- Il principio di proporzionalità impone che il sequestro non sia massiccio e indiscriminato: la misura deve essere commisurata alla finalità probatoria, alla natura del reato e al tipo di dati, con individuazione del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e garanzia di restituzione dei dati non rilevanti.
- La restituzione del supporto fisico dopo l'estrazione forense non elimina automaticamente il pregiudizio alla riservatezza; il danno alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo può persistere e giustifica il controllo giurisdizionale sul sequestro.
- La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione tecnica del criterio selettivo scelto, ma verifica che il provvedimento motivi in modo non apparente la scelta del perimetro e dei criteri di ricerca, pena l'annullamento per violazione del principio di proporzionalità.
- Se il lasso temporale dei dati richiesti è sensibilmente più ampio rispetto all'imputazione provvisoria, occorre una motivazione puntuale che giustifichi tale estensione; altrimenti la misura può essere considerata sproporzionata.
- Sono ammissibili criteri di selezione diversi dalle parole-chiave, purché formulati ex ante, specifici e idonei a limitare l'operazione all'informazione realmente pertinente alla prova.
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