Cassazione Penale, Sentenza n. 46288/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato il Tribunale di Livorno dichiarando l'estinzione per prescrizione dei reati di falso e truffa aggravata a loro contestati e confermando le statuizioni civili a favore di CASALP spa. I principali motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 47 comma 3 e 483 c.p. in relazione alle autocertificazioni presentate (contestazione che le indagini sarebbero posteriori ai fatti; contestazione della rilevanza della dichiarazione di residenza tra i dati anagrafici oggetto di autocertificazione e della sussistenza di un "errore scusabile" per i lavori di ristrutturazione); (2) erronea applicazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640 c.p. per avere la Corte ritenuto CASALP come ente pubblico nonostante la forma privatistica; per tale motivo si deduceva anche il difetto della condizione di procedibilità (mancata querela); (3) violazione del diritto di difesa per aver escluso prove testimoniali ritenute decisive dalla difesa e confermata dall'Appello l'inammissibilità delle liste testimoniali per genericità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi generici, reiterativi delle censure di merito già avanzate in appello, non confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata o manifestamente infondati. In particolare: la Corte ha confermato che la prova della falsa rappresentazione matrimoniale e abitativa poteva desumersi da elementi indiziari (tra cui i consumi azzerati dell'alloggio), ha escluso l'affermazione secondo cui la residenza non rienterebbe tra i dati autocertificabili e ha giudicato infondata la censura sull'aggravante della truffa, ritenendo che CASALP potesse qualificarsi come ente "pubblico" ai fini dell'art. 640 comma 2 n.1 alla luce dei requisiti indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n.163/2006. Quanto alle prove testimoniali, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione per genericità delle liste nel contesto di una vicenda complessa e pluriennale. Per questi motivi ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Rinvio alla disciplina sulle attestazioni sostitutive di certificazioni/atti di notorieta'; la Corte ha ritenuto che i dati anagrafici (inclusa la residenza) siano suscettibili di autocertificazione e che la falsa dichiarazione possa integrare reato quando dimostrata.
Richiamato nella censura relativa a falsità nelle autocertificazioni; la Corte ha ritenuto le obiezioni dei ricorrenti generiche e non idonee a scalfire la valutazione di merito sulla falsità.
art. 640 c.p. comma secondo n.1 (truffa aggravata)
La Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante quando il profitto illecito è conseguito ai danni di un ente 'pubblico' anche se di forma privatistica, qualora ricorrano i requisiti di natura pubblicistica richiamati dalla giurisprudenza e dal D.Lgs. n.163/2006.
art. 3 D.Lgs. n.163/2006
Usato come criterio interpretativo per qualificare soggetti a forma privatistica come 'pubblici' ai fini dell'aggravante: personalità giuridica, finalità di interesse generale non industriale/commerciale, finanziamento o controllo pubblico o nomina della maggioranza degli organi amministrativi.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione è facilmente dichiarato inammissibile se le censure risultano generiche, reiterano questioni di merito già esaminate e non si confrontano puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata.
- Le autocertificazioni possono comprendere la residenza tra i dati attestabili: la loro falsa dichiarazione può integrare il reato di falso o concorrere a integrare una truffa se la menzogna ha consentito un vantaggio patrimoniale indebito.
- La qualifica di 'ente pubblico' ai fini dell'aggravante per truffa non dipende unicamente dalla forma giuridica (es. s.p.a.) ma dai requisiti di carattere sostanziale (finalità pubbliche, controllo o finanziamento pubblico, nomine), come indicato dall'art. 3 del D.Lgs. n.163/2006 e dalla giurisprudenza consolidata.
- Nelle liste testimoniali la difesa deve indicare, soprattutto in vicende complesse o pluriennali, l'oggetto della testimonianza richiesto ai singoli testi: il mero richiamo generico ai "fatti del processo" può determinare l'inammissibilità della prova.
- Quando il ricorso è inammissibile, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese del grado e irrogare ammende; conviene dunque che l'impugnazione contenga censure precise e fondate, con puntuale confronto critico delle motivazioni impugnate.
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