Cassazione Penale, Sentenza n. 34424/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, destinatario di una sentenza irrevocabile alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, ha chiesto al Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, di rideterminare la pena in trenta anni di reclusione. La condanna era stata pronunciata dalla Corte di assise di appello di Milano il 17 febbraio 2000, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Milano dell’11 giugno 1997, ed era divenuta irrevocabile il 19 marzo 2002. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendola una riproposizione di questioni già esaminate in precedenti decisioni esecutive, tra cui l’ordinanza del 17 gennaio 2019, divenuta definitiva dopo la sentenza di Cassazione del 10 maggio 2019. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato motivazione apparente e violazione degli artt. 125, comma 3, e 111 Cost., sostenendo che l’istanza prospettava questioni giuridiche nuove: la natura sostanziale dell’art. 30 della legge n. 479 del 1999, una lacuna normativa, la disparità di trattamento, la prevedibilità ai sensi dell’art. 7 CEDU, l’evoluzione conseguente alla sentenza Scoppola e la posizione di un coimputato. Ha inoltre sostenuto che la preclusione esecutiva non coprisse questioni soltanto deducibili, ma non effettivamente decise. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge, vizio di motivazione e disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost., rilevando che un coimputato e un altro soggetto in posizione asseritamente analoga avevano ottenuto la rideterminazione della pena; secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva risposto alla censura di irragionevolezza e aveva adottato una lettura eccessivamente restrittiva dell’art. 30 della legge n. 479 del 1999. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie e all’art. 7 CEDU: l’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 144 del 2000 avrebbe fondato una legittima aspettativa di accedere al rito abbreviato e alla conseguente pena temporanea di trenta anni, nonostante la richiesta fosse stata presentata in una fase avanzata del processo. Il rito abbreviato era stato chiesto in appello il 20 gennaio 2000, reiterato il 17 febbraio 2000 e nuovamente richiesto in sede di legittimità, ma non era mai stato ammesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha precisato che, nell’incidente di esecuzione, la preclusione prevista dall’art. 666, comma 2, c.p.p. non impedisce una nuova istanza quando siano dedotti fatti o questioni giuridiche effettivamente nuovi rispetto a quelli già valutati; la novità va verificata in relazione alla posizione del condannato e ai temi esaminati nella precedente decisione, non alla sola veste argomentativa. Nel caso concreto, le questioni prospettate erano già state affrontate nelle precedenti istanze e decisioni, sicché l’istanza reiterata non introduceva elementi nuovi idonei a superare la preclusione. La Corte ha inoltre confermato che la riduzione dell’ergastolo a trenta anni in sede esecutiva, secondo la disciplina richiamata nel caso Scoppola, presuppone che il giudizio abbreviato sia stato ammesso e che la condanna sia stata pronunciata all’esito di quel rito; la mera richiesta, mai accolta, non attribuisce il diritto alla riduzione. La conversione era riconoscibile, secondo l’indirizzo applicato, per i giudizi abbreviati ammessi tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, nel vigore dell’art. 30, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 1999. Le censure sulla disparità di trattamento e sulla prevedibilità non hanno condotto a un esito diverso: la posizione dei coimputati era stata già considerata nelle decisioni esecutive e la disciplina del rito, pur incidendo sulla pena, è stata ritenuta soggetta al principio tempus regit actum. È stata altresì valorizzata la precedente decisione definitiva, che aveva escluso l’applicabilità della disciplina transitoria alla posizione del ricorrente, dato che il giudizio di appello si era concluso prima della sua entrata in vigore. Nessun rinvio è stato disposto.
Norme richiamate
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione ed altre precedenti conformi.
La preclusione esecutiva opera sul medesimo petitum, ma può essere superata da questioni giuridiche o elementi di fatto sostanzialmente nuovi e non già valutati; la novità non dipende dalla sola diversa formulazione.
art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia), la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b, legge n. 479 del 1999.
La riduzione dell’ergastolo a trenta anni in sede esecutiva è riconosciuta per il giudizio abbreviato ammesso nel periodo di vigenza della disposizione; la sola presentazione di una richiesta non accolta non soddisfa il presupposto.
Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte Edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio.
La rideterminazione esecutiva della pena ai sensi della disciplina del rito abbreviato richiede che l’imputato sia stato ammesso al rito e condannato all’esito di esso; la richiesta rimasta senza accoglimento non basta.
art. 4-ter legge n. 144 del 2000
Di qui, anche dopo l'entrata in vigore della normativa transitoria di cui all'art. 4-ter della legge n. 144 del 5 giugno 2000, la sua inapplicabilità ai procedimenti che abbiano superato la fase dell'istruzione dibattimentale.
La disciplina transitoria richiamata non si applica ai procedimenti che avevano già superato la fase dell’istruzione dibattimentale.
art. 7 CEDU
Così escludendosi la denunciata violazione dell'art. 7 CEDU nonché la presunta lesione della garanzia a un equo processo ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU, in quanto, visto il quadro giuridico vigente al momento della presentazione della richiesta del rito semplificato, l'interessato non poteva legittimamente aspettarsi l'irrogazione di una pena diversa dall'ergastolo senza isolamento diurno che possedeva i caratteri della prevedibilità.
La prevedibilità della pena conseguente alla scelta di un rito premiale va valutata in riferimento al quadro normativo vigente al momento della richiesta; non sussiste un’aspettativa legittima a una riduzione non prevista da quel quadro.
art. 6, § 1, CEDU
Così escludendosi la denunciata violazione dell'art. 7 CEDU nonché la presunta lesione della garanzia a un equo processo ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU, in quanto, visto il quadro giuridico vigente al momento della presentazione della richiesta del rito semplificato, l'interessato non poteva legittimamente aspettarsi l'irrogazione di una pena diversa dall'ergastolo senza isolamento diurno che possedeva i caratteri della prevedibilità.
Nel caso esaminato, la garanzia dell’equo processo non è stata ritenuta violata poiché, al momento della richiesta del rito, il quadro normativo non consentiva di attendersi legittimamente il diverso trattamento sanzionatorio invocato.
In definitiva, i ragionamenti giuridici sono stati, secondo la motivazione ineccepibile del Tribunale, già sviluppati nella precedente ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione al quale non sono stati devoluti aspetti mai considerati in precedenza.
La motivazione del provvedimento esecutivo è sufficiente quando dà conto che le questioni riproposte sono già state esaminate e non sono stati introdotti profili sostanzialmente nuovi.
art. 3 Cost.
Il Tribunale, analizzata l’istanza proposta al Giudice dell’esecuzione, nel gennaio 2019, ha ritenuto trattarsi del medesimo petitum. La causa petendi è stata considerata sovrapponibile, come da sentenza di questa Corte, del 4 luglio 2014 e del 2019, perché già si era affrontato, in quella sede, il tema della disparità di trattamento, comunque, escludendo per Sergi l’esistenza delle condizioni legittimanti l’invocata rideterminazione della pena perpetua.
La censura di disparità di trattamento non impone una nuova decisione quando il medesimo tema, riferito alla posizione del condannato e alla rideterminazione richiesta, sia già stato esaminato nelle precedenti decisioni esecutive.
Massime di principio
- Nell’incidente di esecuzione, la preclusione per precedente rigetto riguarda il medesimo petitum, ma non impedisce la riproposizione quando siano dedotti fatti o questioni giuridiche effettivamente nuovi e non già valutati. La novità va apprezzata in senso sostanziale, con riferimento alla posizione del condannato e ai temi già decisi, non in base alla sola diversa veste argomentativa.
- La riduzione dell’ergastolo a trenta anni conseguente alla disciplina del giudizio abbreviato, nei termini applicati dopo la sentenza Scoppola, presuppone l’effettiva ammissione al rito e una condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato; la mera richiesta non accolta non attribuisce il diritto alla riduzione.
- Per individuare il trattamento sanzionatorio collegato alla scelta di un rito premiale, rileva il quadro normativo vigente al momento della richiesta del rito. Non è configurabile una legittima aspettativa a una pena più favorevole che quel quadro non prevedeva.
- La disciplina processuale del rito abbreviato è regolata dal principio tempus regit actum; il principio di retroattività della disposizione più favorevole richiamato in relazione alla sentenza Scoppola non comporta l’estensione della disciplina a chi non sia stato ammesso al rito.
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