Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3096/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 53/2025.

Giustizia amministrativa202503408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso contro una cartella o atto di recupero, ritenendo prescritto il credito relativo a campagne agricole risalenti agli anni 1996/97, 1997-2002

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

AGEA ha appellato la sentenza deducendo che il TAR non avrebbe considerato l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dai giudizi, dalle intimazioni di pagamento e dagli altri atti intervenuti sui debiti oggetto di causa. In particolare, l'Amministrazione ha richiamato l'intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009, notificata nel giugno 2013 e relativa alle campagne 1996/97, 2000/01 e 2001/02. L'appellato ha riproposto, tra le altre, l'eccezione di prescrizione e una censura relativa all'erroneo calcolo degli interessi. Il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una questione potenzialmente decisiva: l'intimazione del 2013, della cui esistenza e produzione nel primo grado l'appellato ha dato conferma, non sembrerebbe essere stata impugnata. Potrebbe quindi essere preclusa la contestazione della prescrizione maturata anteriormente a tale atto, nonché del calcolo degli interessi già indicato nell'intimazione, trattandosi di censure riferibili ad atti prodromici divenuti definitivi e non a vizi propri dell'atto successivamente impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha rilevato la possibile parziale inammissibilità delle censure proposte in primo grado, ritenendo necessario sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Secondo la prospettazione indicata nell'ordinanza, se un'intimazione di pagamento successiva a una pluralità di atti prodromici non è impugnata, l'atto successivamente contestato potrebbe essere sindacabile soltanto per vizi propri; ne conseguirebbe la preclusione delle questioni relative alla prescrizione maturata prima dell'intimazione e all'erronea quantificazione degli interessi già riportata in essa. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 5 novembre 2026, con assegnazione dei termini ordinari per lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., al fine di consentire alle parti di contraddire sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva ai fini della decisione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Disciplina i termini per il deposito delle memorie in vista dell'udienza, richiamati dall'ordinanza per consentire il contraddittorio sulla questione rilevata.

  • art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009

    È la disposizione richiamata quale base dell'intimazione di pagamento notificata nel giugno 2013, ritenuta potenzialmente rilevante ai fini della preclusione delle contestazioni relative agli atti e ai periodi anteriori.

Massime di principio

  • Quando un atto successivo è preceduto da una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi perché non impugnati, l'impugnazione dell'atto successivo è normalmente limitata ai suoi vizi propri e non può estendersi ai vizi degli atti precedenti.
  • L'eccezione di prescrizione relativa al periodo anteriore alla notificazione di un atto impositivo o di intimazione non impugnato può essere preclusa, dovendo essere dedotta, al più tardi, nell'impugnazione di tale atto divenuto definitivo.
  • La contestazione dell'erroneo calcolo degli interessi, quando la quantificazione sia già espressamente indicata in un atto precedente non impugnato, può costituire un vizio dell'atto prodromico e non un vizio proprio dell'atto successivo.
  • Prima di decidere sulla possibile inammissibilità parziale di censure rilevate d'ufficio, il giudice amministrativo deve sollecitare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.