Ordinanza n. 3096/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 53/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso contro una cartella o atto di recupero, ritenendo prescritto il credito relativo a campagne agricole risalenti agli anni 1996/97, 1997-2002
Esito
La controversia
AGEA ha appellato la sentenza deducendo che il TAR non avrebbe considerato l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dai giudizi, dalle intimazioni di pagamento e dagli altri atti intervenuti sui debiti oggetto di causa. In particolare, l'Amministrazione ha richiamato l'intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009, notificata nel giugno 2013 e relativa alle campagne 1996/97, 2000/01 e 2001/02. L'appellato ha riproposto, tra le altre, l'eccezione di prescrizione e una censura relativa all'erroneo calcolo degli interessi. Il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una questione potenzialmente decisiva: l'intimazione del 2013, della cui esistenza e produzione nel primo grado l'appellato ha dato conferma, non sembrerebbe essere stata impugnata. Potrebbe quindi essere preclusa la contestazione della prescrizione maturata anteriormente a tale atto, nonché del calcolo degli interessi già indicato nell'intimazione, trattandosi di censure riferibili ad atti prodromici divenuti definitivi e non a vizi propri dell'atto successivamente impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha rilevato la possibile parziale inammissibilità delle censure proposte in primo grado, ritenendo necessario sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Secondo la prospettazione indicata nell'ordinanza, se un'intimazione di pagamento successiva a una pluralità di atti prodromici non è impugnata, l'atto successivamente contestato potrebbe essere sindacabile soltanto per vizi propri; ne conseguirebbe la preclusione delle questioni relative alla prescrizione maturata prima dell'intimazione e all'erronea quantificazione degli interessi già riportata in essa. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 5 novembre 2026, con assegnazione dei termini ordinari per lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., al fine di consentire alle parti di contraddire sulla questione.
Norme richiamate
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva ai fini della decisione.
Disciplina i termini per il deposito delle memorie in vista dell'udienza, richiamati dall'ordinanza per consentire il contraddittorio sulla questione rilevata.
art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009
È la disposizione richiamata quale base dell'intimazione di pagamento notificata nel giugno 2013, ritenuta potenzialmente rilevante ai fini della preclusione delle contestazioni relative agli atti e ai periodi anteriori.
Massime di principio
- Quando un atto successivo è preceduto da una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi perché non impugnati, l'impugnazione dell'atto successivo è normalmente limitata ai suoi vizi propri e non può estendersi ai vizi degli atti precedenti.
- L'eccezione di prescrizione relativa al periodo anteriore alla notificazione di un atto impositivo o di intimazione non impugnato può essere preclusa, dovendo essere dedotta, al più tardi, nell'impugnazione di tale atto divenuto definitivo.
- La contestazione dell'erroneo calcolo degli interessi, quando la quantificazione sia già espressamente indicata in un atto precedente non impugnato, può costituire un vizio dell'atto prodromico e non un vizio proprio dell'atto successivo.
- Prima di decidere sulla possibile inammissibilità parziale di censure rilevate d'ufficio, il giudice amministrativo deve sollecitare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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