Cassazione Civile, Ordinanza n. 05848/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Due soggetti operanti nel settore agricolo impugnavano avvisi di addebito con cui l’INPS richiedeva differenze contributive e sanzioni civili, oltre al disconoscimento di sgravi contributivi, per vari operai agricoli a tempo determinato ritenuti impiegati per un numero di ore inferiore all’orario pieno giornaliero assunto a base del minimale contributivo. In appello la domanda era stata respinta sul presupposto che, per il lavoro agricolo a termine, la contribuzione dovesse essere calcolata rapportando la retribuzione a un orario normale e non alle ore effettivamente lavorate. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: (1) violazione dell’art. 1, co. 1, l. n. 389/1989, dell’art. 40 CCNL operai agricoli e florovivaisti 6.7.2006 e dell’avviso comune del 14.1.2013, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il calcolo contributivo sulle sole ore effettivamente lavorate; (2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell’interpretazione del contratto provinciale di Firenze e Prato e del verbale di interpretazione autentica; (3) violazione degli artt. 3 e 16, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003 e della direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte desunto dalla normativa comunitaria un obbligo di riferire la retribuzione imponibile all’orario normale; (4) violazione della direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n. 368/2001, in relazione al divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine; (5) violazione degli artt. 2, co. 1, d.lgs. n. 146/1997 e 9, co. 5, l. n. 67/1988, per il mancato riconoscimento dello sgravio contributivo per le imprese agricole in zone svantaggiate; (6) violazione dell’art. 116 l. n. 388/2000, per il mancato contenimento delle sanzioni civili nonostante l’obiettiva incertezza interpretativa della disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendoli fondati, e li ha esaminati congiuntamente per la stretta connessione. Ha affermato che, per gli operai agricoli a tempo determinato, i contributi devono essere calcolati sulla base delle ore effettivamente lavorate, ai sensi dell’art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989 e dell’art. 40 CCNL 6.7.2006, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a forza maggiore, il datore abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda. Ha chiarito che l’art. 40 CCNL consente un orario svincolato e anche inferiore all’orario normale giornaliero e settimanale, ed è coerente con l’art. 16, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal regime ordinario dell’orario settimanale. Ha inoltre escluso che la direttiva 99/70/CE e le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE imponessero una soluzione diversa, poiché disciplinano il rapporto di lavoro e/o l’orario massimo, non il distinto rapporto contributivo né un orario minimo garantito. L’accoglimento di tali motivi ha comportato l’assorbimento dei restanti due motivi; di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989
I contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato vanno determinati in combinato disposto con il CCNL e, nel caso in esame, sulla base delle ore effettivamente lavorate, non su un orario pieno astratto.
art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006
Consente per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, anche inferiore al normale orario giornaliero e settimanale.
art. 16, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003
Esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto dall’art. 3.
È la disciplina generale dell’orario settimanale, rispetto alla quale gli operai agricoli a tempo determinato risultano esclusi.
direttiva 99/70/CE
Non incide sul regime contributivo, ma disciplina il rapporto di lavoro; quindi non impone di calcolare la contribuzione su un orario normale piuttosto che sulle ore effettive.
direttiva 93/104/CE
Riguarda l’orario massimo di lavoro e non un orario minimo garantito al prestatore.
direttiva 2000/34/CE
Riguarda l’orario massimo di lavoro e non un orario minimo garantito al prestatore.
Richiamati come canoni ermeneutici del contratto collettivo/provinciale, ma assorbiti dall’accoglimento dei motivi principali.
art. 2, co. 1, d.lgs. n. 146/1997
Norma invocata sullo sgravio contributivo per imprese agricole in zone svantaggiate, ma il motivo è stato assorbito.
Norma invocata sullo sgravio contributivo per imprese agricole in zone svantaggiate, ma il motivo è stato assorbito.
Norma invocata per la riduzione delle sanzioni civili in caso di obiettiva difficoltà interpretativa, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel settore agricolo, per gli operai a tempo determinato, il minimale contributivo va determinato in base alle ore effettivamente lavorate quando la contrattazione collettiva consente un orario svincolato e anche inferiore all’orario ordinario; non è legittimo imporre un calcolo contributivo fondato su un orario pieno astratto, salvo il caso di permanenza in azienda a disposizione del datore per interruzioni dovute a forza maggiore.
- La disciplina dell’orario di lavoro e quella del rapporto contributivo sono distinte: norme e direttive che regolano l’orario massimo o il trattamento del lavoro a termine non possono, da sole, essere utilizzate per fondare un diverso criterio di quantificazione dei contributi previdenziali.
- Le clausole di non discriminazione del lavoro a termine attengono al rapporto di lavoro e non comportano automaticamente l’estensione di un determinato regime contributivo se la normativa interna e la contrattazione collettiva prevedono una disciplina specifica compatibile con l’esclusione dall’orario ordinario.
- Quando il motivo accolto assorbe gli ulteriori, la cassazione con rinvio impone al giudice di merito di riesaminare anche le conseguenze accessorie della pretesa contributiva solo nei limiti in cui non siano state già superate dalla soluzione sul criterio di calcolo principale.
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