Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3210/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva errore di applicazione di norme processuali in quanto, dopo che il Pubblico Ministero aveva accertato l'irreperibilità dell'imputato e il relativo decreto era stato emesso per il primo grado, le notificazioni e la citazione per il giudizio di appello erano state effettuate nelle forme dell'art. 159 c.p.p. senza che fossero state preventivamente reiterate le ricerche necessarie. Sosteneva che il decreto di irreperibilità cessava di avere efficacia con la pronuncia della sentenza (art. 160, comma 2 c.p.p.), che l'accertamento dell'irreperibilità imponeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., e che, avendo proceduto in assenza dell'imputato quando si sarebbe dovuto sospendere, la sentenza d'appello era nulla ai sensi dell'art. 604, comma 5‑bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha affermato che il decreto di irreperibilità del giudice di primo grado cessa con la pronuncia della sentenza (art. 160, comma 2) e che l'accertamento di irreperibilità avrebbe dovuto determinare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420‑quater. In presenza di prova che si sarebbe dovuto sospendere, l'art. 604, comma 5‑bis prevede la nullità della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado. Tuttavia, il rinvio è stato escluso perché nel frattempo i reati erano prescritti: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi), iniziato il 20/05/2014 e sospeso per 166 giorni, è decorso il 5/05/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norma richiamata perché le notificazioni e la citazione per l'appello erano state effettuate con le modalità previste dall'art. 159; tuttavia l'uso di tale modalità non esonera dall'obbligo di reiterare le ricerche in caso di cessazione dell'efficacia del decreto di irreperibilità

  • art. 160, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di primo grado cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza; la Corte lo invoca per affermare che non poteva essere usato per giustificare la prosecuzione del procedimento in appello senza nuove ricerche

  • art. 420‑quater cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato; la Cassazione ritiene che l'accertamento di irreperibilità avrebbe dovuto condurre a una sospensione e non alla prosecuzione del giudizio

  • art. 420‑ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 420‑quater: riguarda le misure da adottare in caso di irreperibilità o di mancata comparizione, ed è richiamata dalla disposizione che disciplina la nullità in appello se si sarebbe dovuto provvedere ai sensi di tali articoli

  • art. 604, comma 5‑bis cod. proc. pen.

    <<nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420‑ter o dell'articolo 420‑quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado>>

    La disposizione impone al giudice d'appello di dichiarare la nullità e rimandare gli atti al primo grado quando si procede in assenza dell'imputato e risulta che si sarebbe dovuto sospendere il processo; la Cassazione la applica per sostenere la nullità della sentenza d'appello

  • art. 11, comma 3, legge n. 67/2014

    Norma che ha introdotto nel codice penale l'art. 604, comma 5‑bis; citata per richiamare l'origine della disposizione che prevede la nullità e il rinvio

Massime di principio

  • Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di primo grado perde efficacia con la pronuncia della sentenza: prima di procedere in appello occorre verificare nuovamente la reperibilità dell'imputato e ripetere le ricerche se necessario.
  • Se l'imputato è stato ritenuto irreperibile, il processo dovrebbe essere sospeso ai sensi dell'art. 420‑quater; procedere in sua assenza senza aver sospeso quando la sospensione era dovuta integra causa di nullità.
  • Il giudice d'appello che rilevi che si è proceduto in assenza dell'imputato e che si sarebbe dovuto sospendere ai sensi dell'art. 420‑ter o 420‑quater deve dichiarare la nullità della sentenza e rinviare gli atti al primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 5‑bis.
  • Se, per effetto di prescrizione intervenuta nel frattempo, il rinvio non è possibile perché il reato è estinto, la Corte di cassazione annulla la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Difesa: sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità qualora si proceda in assenza e la sospensione fosse dovuta; documentare le ricerche svolte o la mancata reiterazione.
  • Ufficio inquirente e giudice: prima di disporre notifiche o citazioni in appello quando era stato emesso un decreto di irreperibilità in primo grado, reiterare le ricerche e annotare gli esiti per evitare nullità e rischi di estinzione per prescrizione.
  • Calcolo della prescrizione: attenzione alle date di decorrenza e alle sospensioni intervenute (es. 166 giorni nel caso concreto), perché possono rendere inefficace un annullamento con rinvio se il termine prescrizionale è già decorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.