Cassazione Civile, Ordinanza n. 26072/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito residuo di euro 47.000 per lavori eseguiti in subappalto. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo che la creditrice avesse esercitato l'azione causale sulla base di tre cambiali rilasciate a garanzia, ma prodotte solo in fotocopia e non in originale, e aveva inoltre dichiarato inammissibili i capitoli di prova testimoniale sull'esecuzione dei lavori. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. perché il credito non era stato fondato sulle cambiali, già pagate, e perché i titoli non erano stati posti a base della domanda; violazione dell'art. 99 l.f. e vizio di motivazione apparente per mancata indicazione delle ragioni della ritenuta mancanza di data certa del contratto prodotto; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'erronea inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare l'esecuzione dei lavori e il corrispettivo pattuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi. Ha rilevato che dagli atti risultava che le cambiali non erano state prodotte in originale e, soprattutto, che la domanda di insinuazione riguardava il residuo credito per lavori, non l'azione cambiaria o causale fondata sui titoli; ha quindi escluso che fosse necessaria la produzione degli originali delle cambiali. Ha poi censurato il decreto per motivazione del tutto carente sulla supposta mancanza di data certa del contratto, non avendo il tribunale spiegato le ragioni del proprio convincimento. Infine ha ritenuto erronea l'inammissibilità dei capitoli testimoniali, perché il giudice di merito aveva confuso la prova della data certa della scrittura con la prova del contratto e dei fatti costitutivi del credito, che potevano essere dimostrati con prova testimoniale salvo forme ad substantiam o ad probationem. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
opposizione ex art. 98 l. fall.
L'opposizione allo stato passivo è il rimedio per contestare il diniego di ammissione del credito.
art. 99 l.f.
violazione dell'art. 99 l.f.
Il decreto impugnato deve essere sorretto da adeguata motivazione sulle ragioni del rigetto dell'insinuazione e sulle contestazioni dedotte.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda così come proposta, senza mutarne il contenuto sostanziale.
La decisione deve essere resa secondo diritto e nel rispetto della corretta qualificazione della domanda e delle prove.
Il giudice non può dichiarare inammissibili prove decisive senza corretta valutazione del materiale allegato e dedotto dalle parti.
La valutazione delle prove deve essere coerente con il loro oggetto e non può confondere i diversi profili di prova del credito.
Massime di principio
- Quando il creditore fa valere un credito diverso dall'azione cambiaria, la mancanza dell'originale del titolo cambiario non può essere automaticamente opposta come ostacolo all'ammissione del credito, se il titolo non è posto a base della domanda.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice deve indicare in modo puntuale le ragioni del convincimento sulla carenza di data certa della documentazione prodotta, specie se tale aspetto sia specificamente contestato dall'opponente.
- La prova della data certa di una scrittura non va confusa con la prova del contratto o del rapporto obbligatorio: il contratto può essere provato con ogni mezzo, salvo che la legge richieda la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
- La prova testimoniale è ammissibile quando sia diretta a dimostrare fatti costitutivi del credito, come l'esecuzione delle prestazioni e il corrispettivo pattuito, e non può essere esclusa per una erronea sovrapposizione con la prova documentale della data della scrittura.
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